OFFERTA CONDIVISA, RISCHI E SOLUZIONI

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  • Ultimo messaggio 24 settembre 2018
inastainasta pubblicato 21 settembre 2018

Buondì,

sono un fruitore del vostro sito da un po di mesi,

complimenti per il servizio e  competenza.

Ho un pò di quesiti riguardo all'offerta condivisa:

  • volendo fare un offerta condivisa da 3 soggetti al 33,3 % cadauno e supponendo la vincita dell'asta, che cosa avviene se al saldo uno dei 3 si vuole ritirare , mi hanno detto che i 2 soggetti rimanenti sono obbligati in solido a saldare ed il bene viene intestato comunque a tutti e tre, quindi poi procedere in sede giudiziaria se il terzo non intenede rimborsare gli altri 2 e cedere la propria quota.
  • se le cose stanno così, come ci si può tutelare per le offerte condivise
  • pensavo alla delega ad un legale, ma le informazioni che ho mi dicono esserci 3 gg di tempo dall'aggiudicazione per comunicare i nominativi degli aggiudicatari, quindi il problema si ripresenta comunque dopo per il saldo

Cortesemente aiutatemi a trovare una soluzione al mio quesito

Grazie mille anticipate ed ancora complimenti per il servizio

Antonello Casciarri

inexecutivis pubblicato 24 settembre 2018

Va premesso che, a nostro avviso, non vi sono ostacoli di ordine normativo ad ammettere la possibilità che l’offerta di acquisto sia formulata da più soggetti, con previsione di una ripartizione tra essi del bene posto in vendita. La dottrina che si è occupata del tema non lo esclude, né del resto, ci pare di poter aggiungere, esistono interessi (delle parti o di rilievo pubblicistico) che ostano a questa conclusione.

Tutti gli offerenti, tuttavia, sono obbligati in solido al versamento dell'intero, per cui se all'esito dell'aggiudicazione uno di essi avesse ripensamenti, gli altri non sarebbero esonerati dal versamento di quanto complessivamente dovuto.

La cosa non muterebbe in caso di delega all'avvocato, il quale potrebbe comunque presentare una offerta in nome e per conto oppure una offerta per persona da nominare, ai sensi dell'art. 579 c.p.c., ma in questo caso dovrebbe procedere alla indicazione del terzo entro tre giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 583 c.p.c., poiché in difetto diverrebbe aggiudicatario in proprio (è questa la ragione per cui quando un avvocato presenta una offerta per persona da nominare, se non vuole evitare sorprese si fa versare anzitempo il saldo del prezzo).

Venendo ai rimedi pratici contro i rischi di defezioni di uno degli offerenti, le alternative sono tre:

- si formula l'offerta di acquisto e si versa contestualmente ad essa una cauzione pari al prezzo che si intende offrire (ma il problema si ripropone ove si intenda partecipare ad una eventuale gara);

- tutti gli offerenti eseguono un deposito cauzionale presso un notaio di importo pari al prezzo massimo cui intendono acquistare, delegando il notaio stesso al versamento del saldo in caso di aggiudicazione.

- tutti gli offerenti conferiscono procura speciale ad un avvocato versandogli l'importo massimo di quello che sono disposti a spendere.

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