Offerta asta con più di due offerenti

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  • Ultimo messaggio 15 aprile 2022
nicpoz pubblicato 12 aprile 2022

Buonasera,

innanzitutto complimenti per il Forum. Da qualche mese mi sto approcciando al mondo delle aste immobiliari e ho trovato in questo Forum un "faro nella notte", veramente ben curato e con approfondimenti sempre puntuali e precisi. Bravissimi.

Vorrei aprire una discussione sul tema delle offerte con più di 2 partecipanti, non riesco a trovare una chiaro riferimento in materia.

E' possibile partecipare in 4 persone all'acquisto di un immobile all'asta?

E se sì, devono quindi tecnicamente presentarsi tutti e 4 il giorno dell'asta? (Immagino valga sempre l'ipotesi di procura notarile in caso qualcuno non riesca a partecipare)

Nel caso in cui uno o due degli offerenti non riuscissero a presentarsi, sarebbe quindi nulla l'offerta? (Offerta che ripeto sarebbe fatta da 4 persone, due che si presentano e due no).

Vi ringrazio anticipatamente per il supporto che mi vorrete dare con il Vs riscontro.

Cordiali saluti

inexecutivis pubblicato 15 aprile 2022

Nella vendita con incanto, dispone l’art. 579 comma 2 c.p.c. che le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.

Diversamente, per la vendita senza incanto (le uniche che ormai si praticano) l’art. 571 c.p.c. sancisce che le offerte di acquisto debbono essere fatte personalmente o a mezzo di procuratore legale “anche a norma dell’art. 579 ultimo comma”.

Questo vuol dire che mentre nella vendita con incanto l’offerta può essere presentata a mezzo di un procuratore speciale, nella vendita senza incanto l’offerta può essere presentata solo a mezzo di un avvocato (infatti, la figura del procuratore legale è stata abrogata dell'art. 3 della L. n. 27 del 1997).

Si è espressa in questi termini, recentemente, Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2016, n. 8951 la quale ha ribadito che “in materia di espropriazione immobiliare, legittimato ex art. 571 c.p.c. a presentare l'offerta di acquisto - in caso di vendita senza incanto - è anche il "procuratore legale" dell'offerente (espressione da intendersi ormai sostituita con quella di "avvocato", e non riferibile invece al procuratore "non falsus"), dovendosi escludere un'irragionevole disparità di trattamento con la differente disciplina contemplata per la vendita con incanto, per la quale l'offerta può essere compiuta anche a mezzo di mandatario, munito di procura speciale, oppure, nel solo caso di offerte per persona da nominare, a mezzo di "procuratore legale", attesa la differenza strutturale esistente tra i due tipi di vendita”.

Questa regola non può essere diversamente interpretata in sede di gara tra gli offerenti.

Come disposto dall’art. 573, infatti, la gara si svolge tra "gli offerenti", i quali come detto possono formulare offerte solo personalmente o a mezzo di procuratore legale (avvocato).

E poiché nella gara l’offerente formula una nuova offerta, o comunque modifica la precedente (incrementando il prezzo), se non è presente personalmente potrà delegare solo un avvocato.

Applicando questi concetti alla domanda formulata osserviamo che:

i 4 offerenti devono tutti sottoscrivere l’offerta, e quelli che non possono o non intendono farlo devono conferire procura ad un avvocato, che la firmerà per loro conto.

Il giorno della gara se tutti o alcuni degli offerenti saranno assenti, la loro offerta sarà comunque valida, anche se in caso di gara essi ovviamente non potranno parteciparvi, a meno che non deleghino a farlo un avvocato.

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