Per rispondere alla domanda e chiarire il quadro della situazione è necessario svolgere alcune considerazioni.
Le modalità di svolgimento delle vendite fallimentari sono disciplinate dall’art. 107 l.fall..
In primo luogo la norma prevede, genericamente, che le vendite debbano svolgersi mediante “procedure competitive… assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione partecipazione degli interessati” (comma primo).
Il programma di liquidazione, tuttavia, può prevedere che, in alternativa, “le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate… secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili” (comma secondo).
È inoltre previsto (comma quarto) che la vendita possa essere sospesa “ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto”.
Quale che sia la scelta compiuta dal curatore e sottoposta al vaglio prima del comitato dei creditori e poi del giudice delegato, il legislatore con le norme sopra citate implicitamente afferma, secondo l’opinione assolutamente predominante, che non è consentito procedere, sic et sempliciter, a trattativa privata.
Così si esprime anche la giurisprudenza, la quale ha osservato che l'art. 107 legge fall., pur attribuendo al curatore ampia discrezionalità circa le modalità di vendita dei beni del fallimento, esige che la vendita avvenga previa adeguata pubblicità e tramite procedure competitive, sia che si tratti di vendita con incanto, ovvero per offerte private od in altre forme, ed esclude quindi, in ogni caso, che essa avvenga a trattativa privata diretta tra il curatore e il terzo, senza che altri soggetti abbiano avuto la possibilità di partecipare alla liquidazione con le proprie offerte (Cass. Sez.1, 20/12/2011, n.27667).
Ciò detto, e venendo alla questione prospettata nella domanda, è ben difficile che una offerta formulata prima dell’esperimento di un tentativo di vendita possa essere presa in considerazione.