offerta acquisto pre asta

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  • Ultimo messaggio 23 aprile 2022
disperata pubblicato 18 aprile 2022

buongiorno,

so che un immobile è oggetto di perizia dal tribunale per essere messo all'asta nei prossimi mesi. L'immobile ha in parte ipoteca della banca e in parte pignoramento da fallimento (fallimento dell'impresa). Valore dell'immobile molto al di sotto del debito. immobile occupato dal debitore in quanto prima casa di residenza con la famiglia (senza minori). E' stata fata un'offerta dal debitore al curatore, ma il curatore sta temporeggiando troppo; volevo quindi chiedere se io, come estranea alla procedura, posso fare un'offerta formale di acquisto al giudice in sede di udienza in cui sarà decisa la base d'asta. o come mi devo muovere per poter fare un'offerta che possa essere valutata? ho la sensazione che il curatore voglia procedere con l'asta "ad ogni costo". vorrei quindi fare l'offerta al giudice o a entrambi i debitori (banca e curatore) in modo che ci sia più di un interlocutore che può decidere. grazie

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robertomartignone pubblicato 18 aprile 2022

Ne parli prima con il curatore , in base a ciò che le verrà detto si muoverà di conseguenza 

disperata pubblicato 18 aprile 2022

grazie

inexecutivis pubblicato 23 aprile 2022

Per rispondere alla domanda e chiarire il quadro della situazione è necessario svolgere alcune considerazioni.

Le modalità di svolgimento delle vendite fallimentari sono disciplinate dall’art. 107 l.fall..

In primo luogo la norma prevede, genericamente, che le vendite debbano svolgersi mediante “procedure competitive… assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione partecipazione degli interessati” (comma primo).

Il programma di liquidazione, tuttavia, può prevedere che, in alternativa, “le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate… secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili” (comma secondo).

È inoltre previsto (comma quarto) che la vendita possa essere sospesa “ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto”.

Quale che sia la scelta compiuta dal curatore e sottoposta al vaglio prima del comitato dei creditori e poi del giudice delegato, il legislatore con le norme sopra citate implicitamente afferma, secondo l’opinione assolutamente predominante, che non è consentito procedere, sic et sempliciter, a trattativa privata.

Così si esprime anche la giurisprudenza, la quale ha osservato che l'art. 107 legge fall., pur attribuendo al curatore ampia discrezionalità circa le modalità di vendita dei beni del fallimento, esige che la vendita avvenga previa adeguata pubblicità e tramite procedure competitive, sia che si tratti di vendita con incanto, ovvero per offerte private od in altre forme, ed esclude quindi, in ogni caso, che essa avvenga a trattativa privata diretta tra il curatore e il terzo, senza che altri soggetti abbiano avuto la possibilità di partecipare alla liquidazione con le proprie offerte (Cass. Sez.1, 20/12/2011, n.27667).

Ciò detto, e venendo alla questione prospettata nella domanda, è ben difficile che una offerta formulata prima dell’esperimento di un tentativo di vendita possa essere presa in considerazione.

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