Occorrono abitabilità e certificazioni impianti x immobile ante 1967 ristrutturata nel 2003?

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  • Ultimo messaggio 30 ottobre 2018
caspel pubblicato 28 ottobre 2018

Salve. ho comprato all'asta un appartamento ante 1/9/1967. Nella perizia c'è scritto che, a seguito di opere eseguite senza titoto amm.vo è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria nel 2002.

Inoltre è stato oggetto di lavori di ristrutturazione eseguiti con dia nel 2002 e successiva dia per deposito dello stato finale nel 2003.

Io non ho ancora il Dc. di trasferimento (lo avrò nel giro di poche settimane) ma il figlio dell'esecutato si è proposto di riacquistare l'immobile. 

Vorrei sapere se mi occorrono le certificazioni degli impianti e la dichiarazione di agibilità x venderlo

 

grazie

 

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inexecutivis pubblicato 29 ottobre 2018

Rispondiamo al quesito formulato osservando che a nostro avviso gli immobili la cui costruzione sia iniziata in data anteriore al primo settembre 1967 possono circolare indipendentemente dalla loro regolarità urbanistico edilizia.

Infatti, secondo il disposto dell’art. 40 l. 28 febbraio 1985 n. 47, gli immobili costruiti in epoca anteriore al 2 settembre 1967 sono liberamente commerciabili, qualunque sia l’abuso edilizio commesso dall’alienante, a condizione che, nell’atto pubblico di trasferimento, risulti inserita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo, attestante l’inizio dell’opera in data anteriore al 2 settembre 1967, senza che rilevi, pertanto, ai fini della legittimità del trasferimento, la mancanza dell’attestazione di conformità della costruzione alla licenza edilizia ovvero la esistenza di una concessione in sanatoria (ovvero la domanda, ad essa relativa, corredata della prova dell’avvenuto versamento delle prime due rate dell’oblazione) (Cass. civ., 22.8.1998, n. 8339).

Quanto al certificato di agibilità occorre precisare che esso non rileva ai fini della validità del contratto (a differenza di quanto normalmente avviene per la regolarità edilizia) e la sua mancanza rileva sul piano dell'inadempimento.

Si veda, ex multis, Cass., sez. II, 14.1.2014, n. 629, che ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui il mancato rilascio del certificato di abitabilità si sostanzia in un inadempimento, sanzionabile con l'azione di adempimento o di risoluzione, accompagnate dal risarcimento danni, per scongiurare le quali Cass., 26.1.2006, n. 1514, è sufficiente che il compratore abbia espressamente rinunciato nel contratto al requisito dell'abitabilità o esonerato comunque il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza.

Pertanto, al fine di vendere ugualmente un immobile privo del requisito della agibilità sarà opportuno inserire nel contratto di compravendita (e prim'ancora nell'eventuale contratto preliminare, ove stipulato) la precisazione per cui l'immobile non ha i requisiti per ottenere l'agibilità: in particolare, la parte alienante dichiarerà che l'edificio in oggetto non ha i requisiti per ottenere l'agibilità e la parte acquirente dichiarerà di accettare tale stato di fatto assumendosi l'obbligo, a sue complete cura e spese, sia di eseguire le necessarie modifiche da apportare all'immobile sia di attivare la procedura di rilascio del certificato; potrà, ancora, aggiungersi la previsione per cui l'acquirente, dichiara di essere ugualmente interessato all'acquisto anche ove l'immobile non possa in alcun modo ottenere l'agibilità, e di non avere alcuna eccezione da sollevare al riguardo nei confronti dell'acquirente.

caspel pubblicato 29 ottobre 2018

Perfetto, grazie x questa risposta esauriente, però ho un altro dubbio: quando il perito della banca viene a fare la perizia e trova un bagno nel sottotetto che non dovrebbe esserci e una parete nel soggiorno che è stata demolita, non annota degli abusi nella perizia rendendo impossibile il rilascio del mutuo da parte della banca?

inexecutivis pubblicato 30 ottobre 2018

La erogazione di finanziamento in caso di immobili abisuvi dipende dalle valutazioni dell'istituto di credito, i quali in presenza di irregolarità modeste e sanabili erogano comunque il finanziamento

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