inexecutivis
pubblicato
30 novembre 2019
Non siamo in grado di fornire una compiuta risposta all’interrogativo posto, poiché occorrerebbe tenere conto di una serie di dati (data di iscrizione di eventuali ipoteche, data del pignoramento, data della trascrizione della domanda ex art. 2932, data del fallimento)
In generale, possiamo dire che “Il curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile non può sciogliersi dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 l.fall. con effetto verso il promissario acquirente ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 c.c. e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell'art. 2652, n. 2, c.c., la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese” (Cass. s.u. 16 settembre 2015, n. 18131).