obbligo a contrarre ex art. 2932

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  • Ultimo messaggio 30 novembre 2019
stefanopedrotti pubblicato 26 novembre 2019

Buongiorno

Sull'atto di vendita di un immobile oggetto d'asta risulta annotato " atto di citazione per esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre ex art. 2932 opponobile alla procedura". Risulta altresi annotata sentenza dichiarativa di fallimento.

vorrei sapere cosa comporta questo provvedimento

Grazie.

 

inexecutivis pubblicato 30 novembre 2019

Non siamo in grado di fornire una compiuta risposta all’interrogativo posto, poiché occorrerebbe tenere conto di una serie di dati (data di iscrizione di eventuali ipoteche, data del pignoramento, data della trascrizione della domanda ex art. 2932, data del fallimento)

In generale, possiamo dire che “Il curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile non può sciogliersi dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 l.fall. con effetto verso il promissario acquirente ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 c.c. e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, in quanto, a norma dell'art. 2652, n. 2, c.c., la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese” (Cass. s.u. 16 settembre 2015, n. 18131).

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