Obblighi curatore fallimentare

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  • Ultimo messaggio 27 luglio 2019
luciano73 pubblicato 18 luglio 2019

Buonasera,

nell'ambito di una vendita all'asta, il curatore fallimentare ha l'obbligo di pubblicizzare, o comunque informare i partecipanti alla vendita, su quali saranno le imposte sulla cessione? Inoltre può decidere in autonomi, per un immobile strumentale, se applicare o meno l'IVA? Grazie

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inexecutivis pubblicato 22 luglio 2019

I trasferimenti immobiliari sono soggetti al regime naturale di esenzione dell'IVA, tranne che in alcuni casi, ricavabili dalla lettura degli artt. 10, comma primo, n. 8-bis) ed 8-ter d.P.R. n. 633 del 1972.

Inoltre, per espressa disposizione dell’art. 74-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, gli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto costituiscono un obbligo del curatore fallimentare, sicchè l’opzione IVA deve essere esercitata dal curatore.

Le disposizioni appena menzionate prevedono inoltre che l’opzione IVA sia esercitata dal cedente all'atto della cessione.

Il dato letterale è chiaro per il suo riferirsi ai trasferimenti negoziali, non già ai trasferimenti coattivi, sebbene sia noto che anche i trasferimenti che avvengono in sede esecutiva si qualificano, sotto il profilo fiscale, come “cessioni”, sicché soggiacciono al regime tributario per esse individuato dal legislatore.
Il dato è pacifico in giurisprudenza, ove si è affermato che “La vendita in sede di esecuzione forzata di un bene facente parte di un’azienda va assoggettata all’IVA (ed alla imposta fissa di registro), atteso che l’art. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, definisce al primo comma come cessioni di beni soggette ad IVA gli “atti a titolo oneroso che importano il trasferimento di proprietà”, adottati nell’esercizio di impresa, senza distinzione tra la natura volontaria o coattiva del trasferimento”. Cass. civ., sez. V, 7 luglio 2006, n. 15570.
Traslando questi concetti in sede esecutiva, e tenendo conto che ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.P.R. 633/1972, la cessione si considera comunque effettuata al momento del versamento del corrispettivo, si dovrebbe ritenere che il debitore esecutato abbia la possibilità di esercitare questa facoltà fino a quel momento.
È evidente, tuttavia, che una opzione ermeneutica di questo tipo renderebbe impossibile fissare il prezzo di vendita in modo preciso e renderlo noto (attraverso i meccanismi pubblicitari di cui all'art. 490 c.p.c.), esponendo l'aggiudicatario ad una possibile variazione (anche considerevole) del prezzo finale di aggiudicazione, laddove in ambito negoziale il problema non si pone perché durante le trattative tra alienante ed acquirente il primo rende noto al secondo questo dato.

Ed allora, a nostro avviso occorre trovare la soluzione conciliando due opposte esigenze:

quella del debitore esecutato a scegliere se assoggettare o meno la cessione al regime opzionale dell’IVA; e quella della procedura a predeterminare in modo quanto più chiaro possibile i termini della vendita, al fine di evitare incertezze tra i potenziali offerenti, e quindi favorire la migliore collocazione del bene sul mercato.

Così riassunto il perimetro della questione, la quadratura del cerchio può individuarsi anticipando al momento della pubblicazione dell’avviso di vendita il termine ultimo in cui rimettere al debitore la facoltà di scelta.

Questa soluzione, infatti, se consente di offrire al mercato una informazione sul prezzo di vendita precisa, dall’altro non pregiudica il debitore, poiché gli consente comunque di esercitare il proprio diritto potestativo.

luciano73 pubblicato 24 luglio 2019

Buongiorno,

ringrazio per la cortese ed esaustiva risposta.

Cordialmente.

inexecutivis pubblicato 27 luglio 2019

Grazie a lei.

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