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pubblicato
01 aprile 2021
L’art. 161-bis disp. att. c.p.c., introdotto dalla l. 28 dicembre 2005 n. 263, ha previsto la possibilità di rinviare la vendita, purché vi sia il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione.
Lo scopo della norma è quello di scongiurare la prassi di depositare strumentali richieste di rinvio delle vendite presentate a ridosso del giorno fissato per l’apertura delle buste, senza comunque impedire la possibilità che vengano stipulati accordi tra i soggetti che, a diverso titolo, sono coinvolti nel procedimento, al fine di pervenire ad una definizione consensuale della vertenza.
L’ambito di applicazione di questa previsione deve essere individuato coordinandola con quanto previsto dal primo comma dell’art. 624-bis c.p.c., a mente del quale l’istanza di sospensione (concordata) “può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto”, per la vendita senza incanto, e nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia avuto esito, “fino a quindici giorni prima dell’incanto”. Se ne deve ricavare, allora, che in pendenza del temine per il deposito di offerte di acquisto:
fino a venti giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte di acquisto la procedura potrà essere sospesa ex art. 624-bis c.p.c.;
dopo il ventesimo giorno, esclusa la possibilità della sospensione, potrà essere rinviata la vendita ex art. 161-bis disp. att. c.p.c., ma se sono state presentate offerte di acquisto, il rinvio è subordinalto al consenso di coloro che abbiano depositato una valida offerta di acquisto.
In ordine agli effetti, l’espressione “rinvio della vendita” contenuto nella norma, deve indurre a ritenere che il provvedimento del Giudice adottato ai sensi dell’art. 161-bis citato si sostanzi in un congelamento delle operazioni di vendita (recte, un rinvio delle stesse) e dunque, decorso il termine eventualmente concesso, la procedura esecutiva riprenderà mediante il compimento delle attività di cui agli artt. 572 o 573 c.p.c.
La norma non esclude la “reiterazione” del rinvio, a condizione che tutti i soggetti aventi titolo (creditore, debitore ed offerenti) prestino il loro consenso.