Nullita’ aggiudicazione, irregolarità asta.

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  • Ultimo messaggio 08 giugno 2019
angelicade pubblicato 30 maggio 2019

Buonasera, sono il proprietario di un bene venduto all’asta,bene che mi e’ stato donato da mio padre, debitore esecutato. Prima dello svolgimento dell’asta, in cui sono stati messi in vendita diversi beni dei fidejussori, ho fatto un’istanza al Giudice dell’esecuzione per sospenderla in quanto l’avviso di vendita aveva indicato i prezzi dei lotti ribassati del 10%,e non “allo stesso prezzo dell’avviso precedente”, così come disposto dal giudice con ordinanza di vendita.Il GE ad un’ora dall’asta ha emesso questo provvedimento: il giudice, considerati la delega al professionista delegato,i prezzi base indicati nell’avviso di vendita,ritenuto tuttavia di dover rinviare ogni valutazione all’esito delle operazioni di vendita,rigetta l’istanza di sospensione,e per l’effetto conferma la vendita fissata per la data odierna”. Per il lotto di mia proprietà, e’ stata presentata una sola busta da un terzo soggetto,il mio avvocato e’ intervenuto dicendo che l’offerta era nulla in quanto basata su un avviso di vendita viziato, il professionista delegato ha risposto affermando che lui riteneva che l’avviso di vendita fosse corretto,ma per evitare problemi ha chiesto all’offerente se volesse alzare la sua offerta, quest’ultimo ha risposto di sì, e ha offerto una cifra piu’ alta, sanando dunque quel ribasso del 10% che non andava effettuato. L’asta e’ poi andata avanti con l’aggiudicazione di altri lotti sempre al prezzo sbagliato, nessun altro ha alzato la sua offerta, anche perché per dimenticanza non a tutti gli offerenti e’ stato proposto di farlo. La mia domanda e’:posso fare un’istanza al giudice chiedendo di annullare l’aggiudicazione del mio bene perché il professionista delegato non avrebbe dovuto permettere di modificare l’offerta all’unico offerente???oppure l’asta e’ valida,perché così facendo non sono stati danneggiati i creditori?La vicenda e’ un po’ complessa,spero di essere stato abbastanza chiaro.

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inexecutivis pubblicato 02 giugno 2019

La domanda ci sembra sufficientemente chiara e ad essa rispondiamo osservando che a nostro avviso non vi sono i presupposti per chiedere che la vendita sia annullata.

Ai sensi del terzo comma dell’art. 569 il giudice con l’ordinanza di vendita fissa, tra l’altro, il prezzo base e l’offerta minima.

È allora evidente che l’avviso di vendita è effettivamente viziato, poiché il prezzo fissato dal professionista delegato è inferiore a quello stabilito dal giudice. Il provvedimento adottato dal magistrato, tuttavia, è corretto in un’ottica di economia processuale. In pratica, il ragionamento che ha guidato il giudice è stato quello di attendere l’esito del procedimento per verificare se l’errore del professionista delegato si sarebbe tradotto, o meno, nel conseguimento di un prezzo di aggiudicazione inferiore a quello minimo da lui stabilito, così pregiudicando l’interesse della procedura a vendere il bene al prezzo più alto possibile.

Ed in effetti è accaduto che la violazione della disposizione impartita dal giudice non si è tradotta nella vendita del bene ad un prezzo inferiore a quello indicato, sicché, in definitiva essa non ha leso alcun interesse sostanziale.

I concetti che abbiamo espresso trovano ormai costante asilo nelle pronunce della giurisprudenza, ove si è affermato il principio per cui l’asserita violazione di regole processuali non accompagnata dalla allegazione dello specifico interesse sostanziale che quella violazione avrebbe leso non può condurre all’accoglimento dell’opposizione (cass. 14774/2014, la quale ha affermato che “In tema di espropriazione immobiliare, il giudice, pur avendo constatato un'illegittimità della procedura, non deve accogliere l'opposizione se non venga dimostrato che dalla stessa sia derivata la lesione dell'interesse del debitore a conseguire dalla vendita il maggior prezzo possibile per aver impedito ulteriori e più convenienti offerte di acquisto”).

Dunque, non vediamo margini per ottenere un annullamento della vendita.

angelicade pubblicato 02 giugno 2019

Grazie per la risposta,quindi a vostro avviso e’ regolare e legittimo che il professionista delegato inviti l’offerente ad aumentare la sua offerta durante l’asta? Dal momento che la legge prevede il rilancio in caso di vendita con incanto,con la partecipazione di più offerenti. Questa irritualità dunque verrebbe superata dal fatto che non ci sia stato nessun danno per i creditori?

maria59 pubblicato 03 giugno 2019

 Si trattava del primo esperimento di vendita?

angelicade pubblicato 03 giugno 2019

No.

inexecutivis pubblicato 08 giugno 2019

Esatto. In sostanza, si è trattato di una violazione che non ha determinato nessun pregiudizio, poichè all'esito del procedimento il bene è stato venduto al prezzo che il giudice aveva indicato.

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