inexecutivis
pubblicato
13 settembre 2021
La risposta alla domanda formulata va ricercata nell’art. 67, comma 8 disp. att c.c..
Orbene: in forza del comma 8 della citata disposizione usufruttuario e proprietario sono obbligati in solido nei confronti del condominio per i contributi dovuti all’amministrazione condominiale.
Con riferimento ai rapporti interni, invece, riteniamo che occorra distinguere tra le spese di manutenzione ordinaria o che attengono al semplice godimento delle parti comuni, spese di manutenzione straordinaria, miglioramenti ed addizioni, in ragione del fatto che la legittimazione a partecipare alle relative assemblee di riferimento e variamente ripartita tra proprietario ed usufruttuario.
Per le prime il nudo proprietario che sia stato costretto a pagare potrà rivalersi nei confronti dell’usufruttuario, legittimato a partecipare all’assemblea.
Per le spese di manutenzione straordinaria, invece l’obbligo di pagamento permane in capo al nudo proprietario (che partecipa alla relativa assemblea), a meno che l’usufruttuario non si sia avvalso della facoltà di cui all’art. 1006, sostituendosi al nudo proprietario nell’esercizio del diritto di voto.
Infine, anche le spese che siano qualificabili come miglioramenti o addizioni gravano in capo al titolare del diritto di abitazione, poiché rispetto ad esse questi è legittimato ad esercitare il diritto di voto in assemblea.