Notifiche a mezzo pec ai sensi della legge n 53 del 1994

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  • Ultimo messaggio 13 novembre 2021
kambal pubblicato 09 novembre 2021

Buongiorno,

pongo il seguente quesito:

il professionista delegato e il custode giudiziario possono notificare, a mezzo pec ai sensi della legge n 53 del 1994, alle parti (creditori, debitori ecc.)

ad es. l'avviso di vendita, l'ordinanza di delega/vendita, il provvedimento con cui il G.E fissa l'udienza di approvazione del piano di riparto e gli altri atti esecutivi?

oppure è necesario notificare i detti atti, a mezzo UNEP?

Mi sono posto questo quesito, perchè ho letto che le notifiche a mezzo pec, ai sensi della su citata legge, sono esclusi per gli atti esecutivi. Pertanto, in merito, chiedo un parere dei Vs esperti.

Grazie.

Cordialmente.

 

inexecutivis pubblicato 13 novembre 2021

A nostro avviso il professionista delegato non può avvalersi del procedimento notificatorio di cui alla L. 21/01/1994, n. 53.

Invero, la norma disciplina le notifiche che l’avvocato compie nella qualità di difensore di una delle parti del processo e non nella diversa qualità di organo di una procedura o di ausiliario del giudice.

L’incipit dell’art. 1 è chiaro a questo proposito, nel momento in cui prevede che l’avvocato deve essere munito di procura alle liti a norma dell'art. 83 del codice di procedura civile (oltre che della autorizzazione del consiglio dell'ordine).

Analogo convincimento ricaviamo dall’art. 3-bis, comma 5 let. c), che a proposito della notifica a mezzo pec prescrive che la relata di notifica debba contenere, tra l’altro, il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti”.

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