La questione prospettata si pone con una certa frequenza nella prassi, in quanto spesso si pone il problema di vagliare l'ammissibilità di offerte congiuntamente formulate da più soggetti con richiesta di ripartizione tra essi del bene posto in vendita.
Dette offerte devono ritenersi ammissibili, non essendovi ostacoli di ordine normativo in proposito. È solo controversa la possibilità che il diritto venduto possa essere frazionato (con attribuzione, per esempio, al soggetto A della nuda proprietà ed al soggetto B del diritto di usufrutto). Trib. Milano, 30 aprile 2001 ha ritenuto percorribile questa strada, e l’argomento contrario rispetto a tale scelta, - che riposa nel principio per cui oggetto di trasferimento possono essere solo i diritti pignorati, ed il decreto di trasferimento non può costituire ex novo diritti di cui il debitore non era titolare, poiché ciò si risolverebbe in un uno modo di trasferimento atipico della proprietà – sembra superabile attraverso la constatazione per cui tutto il diritto pignorato, seppur attraverso una sua "scomposizione qualitativa" viene trasferito.
Si pone, piuttosto, il problema del versamento della cauzione, a proposito del quale deve ammettersi che esso possa essere anche unico, con assegno emesso da uno solo degli offerenti. Si noti a questo proposito che ai sensi dell’art. 571, comma secondo, c.p.c., l’offerente deve prestare cauzione. Nel caso di offerta congiunta, allora, se la cauzione è prestata, il dettato normativo è rispettato, poco importando se ad adempiere sia stato uno solo degli offerenti o entrambi.
Quanto alla partecipazione alla gara, sono due le alternative: o tutti gli offerenti sono presenti, oppure l’assente delega altri, con l’avvertenza che mentre nella vendita con incanto può essere delegato l’altro offerente, nella vendita senza incanto può essere delegato solo un avocato.
Intervenuta l'aggiudicazione poi, tutti gli offerenti saranno obbligati in solido al versamento dell'intero, e tutti subirebbero, in caso di decadenza, gli effetti del decreto di cui all'art. 587 c.p.c.
Venendo ai rimedi pratici contro i rischi di defezione di uno degli offerenti, le alternative sono tre:
- si formula l'offerta di acquisto e si versa contestualmente ad essa una cauzione pari al prezzo che si intende offrire (ma il problema si ripropone ove si intenda partecipare ad una eventuale gara);
- tutti gli offerenti eseguono un deposito cauzionale presso un notaio di importo pari al prezzo massimo per il quale intendono concorrere, delegando il notaio stesso al versamento del saldo in caso di aggiudicazione.
- tutti gli offerenti conferiscono procura speciale ad un avvocato versandogli l'importo massimo di quello che sono disposti a corrispondere quale prezzo di aggiudicazione, comprensivo delle spese di trasferimento.
Qualche precisazione in più va formulata in caso di vendita telematica.
Qui l'art. 12 del decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2015 prevede che l'offerta possa essere sottoscritta con firma digitale e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, oppure che essa possa essere inviata mediante "casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica", vale a dire (così l’art. 2 let. n.) casella di posta elettronica rilasciata dal gestore del servizio di posta elettronica previa identificazione del richiedente (che può avvenire anche per via telematica, mediante la trasmissione al gestore di una copia informatica per immagine, anche se non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità), identificazione che il gestore del servizio di posta elettronica deve certificare di aver eseguito o in calce alla pec stessa, o in un suo allegato. Ove l'offerta di acquisto sia trasmessa mediante casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica¸ essa può anche non essere sottoscritta, in quanto il comma 4 del citato art. 12 dispone che in questo caso "La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta”.
Lo stesso regolamento disciplina inoltre (art. 12, commi 4 e 5) l'ipotesi in cui l'offerta di acquisto sia presentata congiuntamente da più soggetti, prescrivendo che in tal caso la trasmissione della domanda da parte del titolare della casella di posta elettronica sia accompagnata dalla allegazione della procura, anche in copia per immagine, rilasciatagli dagli altri offerenti. Se l’offerta è sottoscritta digitalmente, la procura va rilasciata a colui che ha sottoscritto l’offerta. Il decreto specifica altresì che la procura sia rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, così aggiungendo un ulteriore requisito rispetto a quelli prescritti dagli artt. 571 e 579 c.p.c. (che non contengono indicazioni in ordine alla veste formale della procura, limitandosi ad una disciplina di tipo esclusivamente contenutistico), imponendo dunque non solo il rilascio di una procura speciale a procuratore legale (recte, avvocato) ma prescrivendo che questa abbia la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Quanto abbiamo sin qui detto ci fa giungere alla conclusione per cui l’informazione fornita dal curatore non è corretta. Tuttavia potrebbe esserlo se l’avviso di vendita dovesse prevedere (ma la cosa ci sembra strana) che che l’offerta congiunta sia presentabile esclusivamente a mezzo di un procuratore speciale.