inexecutivis
pubblicato
28 ottobre 2018
A nostro avviso no.
Infatti, sebbene gli immobili abusivi non siano commerciabili per espressa previsione dell'art. 46 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (a mente del quale “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria), cosa che potrebbe indurre l'istituto di credito a non erogare il finanziamento, la sanabilità dell'abuso consente di risolvere il problema e di superare, così, l'ostacolo.