Mutuo Bancario

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  • Ultimo messaggio 02 marzo 2020
carmeluzzo pubblicato 27 febbraio 2020

 Buonasera,

Vorrei acquistare una casa all'asta con alcune difformità sanabili, con adiacente un piccolo magazzino di circa 12 mq, abusivo e non sanabile e quindi da demolire, e fin qui tutto ok. Se è da demolire lo demolirò nel caso ne diventi proprietario.

Ma la banca non mi vuole erogare il mutuo dicendomi che non pùò darmi un mutuo con questo magazzino abusivo, Potrei acquistare, demolire e poi fare il mutuo, ma non ho tutti questi soldi, come posso fare?

Come è possibile che ci siano case all'asta che poi in realtà non si possono acquistare??

Mi aiutate, grazie

 

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zonfeld1977 pubblicato 27 febbraio 2020

Salve, in realtà il Tribunale può porre in vendita anche immobili che sul mercato libero non sarebbero commerciabili. Lei non è che non lo può acquistare, solo non può farlo con mutuo. La persona che acquisterà questo immobile (in contanti, poiché al netto di manomissioni della perizia nessuna banca concede mutuo su immobili difformi) poi, se in futuro dovrà rivenderlo, dovrà a proprie spese sanare l'abuso. Se sanabile, altrimenti demolirlo. Per quanto assurdo, è tutto regolare.

carmeluzzo pubblicato 28 febbraio 2020

Capisco,

allora compero in contanti chiaramente per fare questi lavori Alcune pareti da ritoccare all'interno della casa e tra l'altro ho letto che non ha l'agibilità, demolire il piccolo magazzino adiacente, fare la pratica con un geometra regolarizzare il tutto e a questo punto, se riesco a fare tutto questo entro sei mesi la banca mi dà il mutuo.

Ma la domanda adesso è: quanto tempo si impiega a far uscire queste persona dalla casa, sennò come faccio a fare i lavori, anche comprando in contanti?

Ma anche per il decreto di trasferimento che rilascia il G.E. devo sanare prima??

Oppure il decreto mi viene dato anche con sopra descritto le cose da sanare??

in pratica se queste persone non escono come si fà, oppure adesso la Legge li obbliga ad uscire subito??

Ringrazio anticipatamente per la risposta

inexecutivis pubblicato 02 marzo 2020

Per rispondere alla sua domanda occorre partire, a nostro avviso, dalla lettura dell’art. 46, comma primo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’edilizia), a mente del quale “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.

La norma, com’è noto, sancisce la nullità degli atti di compravendita aventi ad oggetto immobili abusivi.

Il successivo comma quinto della medesima disposizione tempera la portata applicativa di questa disposizione con riferimento ai trasferimenti di proprietà che avvengano nell’ambito di procedure esecutive, disponendo che “Le nullità di cui al presente articolo [cioè le nullità degli atti di trasferimento degli immobili abusivi] non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsualiTuttavia, prosegue la norma “L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

Alla luce di questa disposizione, le incertezze dell’istituto di credito sono evidentemente determinate dal fatto che un la circolazione negoziale di un immobile abusivo potrebbe presentare dei problemi.

Quanto ai tempi di liberazione, se si tratta dele debitore che abita l'immobile dopo il decreto di trasferimento si protrà chiedere che il custode, a cura e spese della procedura, si occupi della liberazione.

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