Modalità di partecipazione all'asta

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  • Ultimo messaggio 30 ottobre 2021
kambal pubblicato 20 ottobre 2021

Buonasera, 

pongo il seguente quesito:

ci sono avvocati che nell'assistere i propi clienti in un asta telematica si mettono loro come presentatori e utilizzano la loro pec per l'invio dell'offerta al Ministero, indicando come offerente il proprio cliente.

E fin qui, il discorso torna!!

Ma quello che poco mi convince è che l'avvocato firma l'offerta con la propia firma digitale, senza avere una procura.

è possibile questo?

a mio avviso, l'offerta deve essere firmata dal cliente/offerente con la propia firma digitale.

In attesa di leggervi in merito, porgo cordiali saluti.

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inexecutivis pubblicato 24 ottobre 2021

Le perplessità esplicitate nella domanda sono corrette e colgono una criticità del sistema delle vendite telematiche, che è quella per cui il software ministeriale attraverso il quale viene compilata l'offerta di acquisto a norma del dm 32/2015 (che contiene le regole tecniche per lo svolgimento della vendita telematica adottato a norma dell'art. 161-ter disp. att. c.p.c.) non compie un controllo sulla firma, nel senso che non verifica se effettivamente la firma digitale appartiene a colui che nella offerta di acquisto viene indicato come acquirente.

E' un problema che la DIGISIA dovrebbe risolvere.

kambal pubblicato 25 ottobre 2021

Grazie per la risposta.

Visto che le mie perplessità sono fondate, come deve comportarsi il professionista delegato nel caso in cui si accorge che l'offerta è firmata digitalmente dal presentatore e NON DALL'OFFERENTE?

Deve escludere l'offerta?

Saluti

inexecutivis pubblicato 30 ottobre 2021

Considererà offerente il presentatore. Ma ripetiamo, il dato non può verificarlo.

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