Buongiorno,
1° quesito: in una procedura esecutiva immobiliare, il debitore, dopo l'emissione del decreto di trasferimento propone opposizione allo stesso. Il G.E. rigetta la richiesta di sospensione è fissa l'udienza di comparizione parti, onerando il ricorrente di notificare il ricorso e il provvedimento alle controparti. Il legale del debitore notifica ai soli creditori e NON anche all'aggiudicatario. é coretta la notifica ai soli creditori? oppure avrebbe dovuto notificare anche all'aggiudicatario, essendo parte del processo? (la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che l’aggiudicatario è parte del processo (Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 7708 del 2 aprile 2014)).
E se avrebbe dovuto notificare anche all'aggiudicatario, quali sono le conseguenze per non averlo fatto?
2° quesito: il ricorrente, ha notificato ricorso e provvedimento ai creditori con pec ed ha depositato nel fascicolo telematico le ricevute di consegna e accettazione in formato PDF e non in formato .eml o .msg. Gli si può contestare qualcosa? es la nullità della notifica?
Saluti