inexecutivis
pubblicato
21 maggio 2021
La questione è dubbia in quanto non è necessario che all'offerta di acquisto sia allegata la copia di un documento di riconoscimento al fine di identificare l'offerente.
In dottrina, infatti, si ritiene da parte di taluni che si tratti di una carenza documentale integrabile.
Diverso sarebbe il caso in cui all'offerente fosse stato chiesto di sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, nel qual caso in assenza del documento di identità allegato alla dichiarazione la autocertificazione è invalida (in questi termini, T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 29 ottobre 2009, n. 2357). In questo caso l'offerta potrebbe considerarsi valida ove si aderisca a quella corrente di pensiero secondo la quale le integrazioni documentali sono possibili anche dopo l'aggiudicazione.
Il nostro suggerimento è comunque quello di impugnare il provvedimento di esclusione a norma dell'art. 591-ter c.p.c.