inexecutivis
pubblicato
31 gennaio 2022
A norma dell’art. 560, comma sesto, c.p.c., “A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza ... Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione”.
La norma, come si vede, non stabilisce tempi certi, ma il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di chiedere, sin dal momento della presentazione dell’offerta, che il bene le sia consegnato libero da persone e cose al momento della pronuncia del decreto di trasferimento, a norma dell’art. 1476 c.c.