DIFFORMITA AVVISO DA AUTORIZZAZIONE VENDITA

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  • Ultimo messaggio 15 ottobre 2018
drcucco pubblicato 03 ottobre 2018

Per la vendita di immobili facenti capo ad una procedura di l.c.a., l'Autorità di Vigilanza, MISE; ha emesso provvedimento aiutorizzativo della vendita che prevedeva  “la vendita senza incanto sarà tenuta innanzi ad un notaio di fiducia del Commissario Liquidatore (…). La gara (…) si svolgerà dinanzi al Notaio (…)

Se la vendita invece è stata celebrata davanti al commissario liquidatore, questa è da considerarsi nulla ?

 

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inexecutivis pubblicato 06 ottobre 2018

A nostro avviso una vendita che si celebri davanti al commissario liquidatore invece che davanti al notaio di sua fiducia può essere mantenuta ferma, poiché si tratta di una violazione di carattere amministrativo (atteso che la vendita posta in essere dal commissario liquidatore non ha natura giudiziale ma amministrativa) che non incide sul risultato finale della stessa.

Invero, ai sensi dell’art. 204 l.fall. il commissario liquidatore “procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell’autorità che vigila sulla liquidazione”. Egli, secondo quanto previsto dal successivo art. 210, salve le autorizzazioni dell’autorità di vigilanza ed i pareri del comitato di sorveglianza per la vendita in blocco di beni immobili, agisce nella più assoluta libertà delle forme, potendo vendere anche a trattativa privata.

Sulla scorta di queste premesse, ci sentiamo di poter dire che la riferita violazione del provvedimento autorizzativo adottato dall'autorità di vigilanza non ci sembra tale da poter incidere sulla idoneità della vendita a produrre l'effetto traslativo, poiché comunque il commissario ha agito nell'esercizio dei poteri che l'ordinamento gli riconosce, seppure in violazione delle regole procedurali poste dal MISE.

Certamente si pone un problema di responsabilità del commissario nei confronti dell'autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 38, comma primo, l.fall.,espressamente richiamato dall'art. 199, comma terzo, l.fall.

drcucco pubblicato 13 ottobre 2018

Tale principio, quello della "libertà" della scelta della strategia di9 vendita del commissario può estendersi fino ad ammettere, a partecipare alla asta un condominio rappresentato, per delega notarile ed autorizzazione assembleare, da un condòmino che non è iscritto all'albo degli avvocati?

Ciò, nell'intento del CommissaRIO, in nome anche del principio di trasparenza (provocare a tutti i costi una gara tra offerenti, emblema di democraticita e trasparenza) e conseguentemente massimizzazione del profitto per la massa dei creditori

inexecutivis pubblicato 15 ottobre 2018

 

A nostro avviso per verificare la praticabilità di questa strada occorre individuare quali direttive abbia imposto al commissario liquidatore l'autorità di vigilanza.

In particolare, ove fosse stato richiesto il rispetto della disciplina della vendita previsto dagli artt. 571 e ss c.p.c., l'ipotesi prospettata va esclusa, poiché nella vendita senza incanto le offerte di acquisto possono essere formulate, in nome e per conto, solo da una persona fisica che rivesta la qualifica di avvocato.

Invero, la possibilità che nella vendita senza incanto possano essere formulate offerte a mezzo di mandatario munito di procura speciale che non sia avvocato è stata assai discussa in passato.

Il problema si poneva in quanto tale possibilità, prevista dall’art. 579 c.p.c. per la vendita con incanto, non è contemplata dall’art. 571 c.p.c. in sede di vendita senza incanto.

Nonostante taluna dottrina ritenesse che anche il procuratore speciale non avvocato potesse presentare offerte di acquisto nella vendita senza incanto in nome e per conto di altri, la giurisprudenza lo esclude. Segnatamente va registrata cass. 2 aprile 1988, n. 2871, cui ha fatto seguito, più recentemente, cass. 5 maggio 2016, n. 8951.

Posto quanto sopra, allora, l'impossibilità per un condomino non avvocato di acquistare in nome e per conto del condominio deve essere esclusa in ragione del fatto che il condominio non ha personalità giuridica, ed anche l'amministratore di condominio agisce quale mandatario del condominio medesimo, e non quale organo. Si veda, sul punto, Cass. 21 settembre 2017, n. 21966 in cui si è affermato che In tema di condominio negli edifici, l'amministratore nominato dal tribunale ex art. 1129, comma 1, c.c., in sostituzione dell'assemblea che non vi provvede, non riveste la qualità di ausiliario del giudice né muta la propria posizione rispetto ai condomini, con i quali instaura, benché designato dall'autorità giudiziaria, un rapporto di mandato: in conseguenza, lo stesso deve rendere conto del proprio operato soltanto all'assemblea e la determinazione del suo compenso rimane regolata dall'art. 1709 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto legittima la deliberazione assembleare di approvazione, tra le voci del rendiconto consuntivo, del compenso in favore dell'amministratore nominato dal tribunale).

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