A nostro avviso per verificare la praticabilità di questa strada occorre individuare quali direttive abbia imposto al commissario liquidatore l'autorità di vigilanza.
In particolare, ove fosse stato richiesto il rispetto della disciplina della vendita previsto dagli artt. 571 e ss c.p.c., l'ipotesi prospettata va esclusa, poiché nella vendita senza incanto le offerte di acquisto possono essere formulate, in nome e per conto, solo da una persona fisica che rivesta la qualifica di avvocato.
Invero, la possibilità che nella vendita senza incanto possano essere formulate offerte a mezzo di mandatario munito di procura speciale che non sia avvocato è stata assai discussa in passato.
Il problema si poneva in quanto tale possibilità, prevista dall’art. 579 c.p.c. per la vendita con incanto, non è contemplata dall’art. 571 c.p.c. in sede di vendita senza incanto.
Nonostante taluna dottrina ritenesse che anche il procuratore speciale non avvocato potesse presentare offerte di acquisto nella vendita senza incanto in nome e per conto di altri, la giurisprudenza lo esclude. Segnatamente va registrata cass. 2 aprile 1988, n. 2871, cui ha fatto seguito, più recentemente, cass. 5 maggio 2016, n. 8951.
Posto quanto sopra, allora, l'impossibilità per un condomino non avvocato di acquistare in nome e per conto del condominio deve essere esclusa in ragione del fatto che il condominio non ha personalità giuridica, ed anche l'amministratore di condominio agisce quale mandatario del condominio medesimo, e non quale organo. Si veda, sul punto, Cass. 21 settembre 2017, n. 21966 in cui si è affermato che In tema di condominio negli edifici, l'amministratore nominato dal tribunale ex art. 1129, comma 1, c.c., in sostituzione dell'assemblea che non vi provvede, non riveste la qualità di ausiliario del giudice né muta la propria posizione rispetto ai condomini, con i quali instaura, benché designato dall'autorità giudiziaria, un rapporto di mandato: in conseguenza, lo stesso deve rendere conto del proprio operato soltanto all'assemblea e la determinazione del suo compenso rimane regolata dall'art. 1709 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto legittima la deliberazione assembleare di approvazione, tra le voci del rendiconto consuntivo, del compenso in favore dell'amministratore nominato dal tribunale).