Le domande giudiziali.

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angelo tedesco - centroconsulenzastegiudiziarie pubblicato 28 agosto 2016

IL QUESITO:

Per introdurre l’argomento del quesito che sto per proporre cito, trascrivendo integralmente, una parte di un manuale che ho letto : Le domande giudiziali trascritte prima della trascrizione del pignoramento che produrranno effetti anche nei confronti dell’aggiudicatario”. “ Com’è noto, si tratta delle domande giudiziali indicate negli artt. 2652 e 2653c.c., la cui trascrizione, a seconda della dizione utilizzata dal codice, fa sì che la sentenza di accoglimento sarà idonea a pregiudicare i diritti acquistati dai terzi dopo la trascrizione della domanda, oppure sarà ad essi opponibile”. (Fonte : http://www.neldirittoeditore.it/public/file/prof_del_OK_352pag_629-7%20-%20sommario.pdf ). Nelle relazioni CTU la trascrizione di domanda giudiziale più frequente è certamente la revoca dell’atto di compravendita; alla sola lettura di quanto argomentato il potenziale offerente rinuncia alla partecipazione.

LE DOMANDE :

A)  Quale migliore soluzione potrebbe trovare il potenziale acquirente in una  così simile problematica essendo edotto del fatto che nell’ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale il diritto di proprietà, eventualmente acquistato, sarà pregiudicato? B)  Quale migliore consiglio è possibile dare ad un potenziale partecipante ad una vendita giudiziale investita da tale tematica ? C)  In questi casi per quale motivo  la procedura esecutiva, pur consapevole di non trovare consenso tra la numerosa platea dei probabili acquirenti , persevera nell’ effettuare i tentativi di vendita?

In attesa di un Vostro riscontro, vogliate  gradire i miei più cordiali saluti.

Firmato:

angelo tedesco centroconsulenzastegiudiziarie

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inexecutivis pubblicato 31 agosto 2016

La domanda posta coglie un punto di criticità del sistema delle vendite immobiliari. Tuttavia, per rispondere ai quesiti formulati, occorre partire da una premessa metodologica di fondo.

Se è vero che occorre garantire ai potenziali offerenti un acquisto “stabile”, è altrettanto innegabile che tale acquisto comunque si espone alle medesime incognite cui sono esposti gli acquisti negoziali. Ed allora, negli stessi termini in cui le domande giudiziali indicate dagli artt. 2652 e 2653 c.c. sono in grado di spiegare effetti (nel senso di pregiudicarli o rendere opponibile la relativa sentenza, a seconda della tipologia) rispetto ad un acquisto intervenuto tra privati (si pensi ad esempio agli effetti di una domanda di nullità di un contratto di compravendita tempestivamente trascritta), allo stesso modo il loro regime opererà rispetto ad un decreto di trasferimento pronunciato in seno ad una procedura esecutiva.

Fatta questa premessa, è chiaro che in casi del genere occorrerà che sia il creditore ad interrogarsi per primo in ordine alla convenienza di dare impulso alla procedura, sostenendone i relativi costi.

Se il creditore intende coltivare il giudizio esecutivo, poiché magari ha la consapevolezza che quella domanda è pretestuosa o comunque sarà rigettata (magari anche grazie ad un suo intervento in quel processo), questo non potrà che proseguire, poiché la trascrizione delle domande di cui agli art. 2652 e 2653 c.c. ha mera efficacia prenotativa, ma non impedisce la circolazione giuridica dei beni che ne costituiscono l’oggetto.

 

Quanto ai potenziali acquirenti, l’unico suggerimento che è possibile dare è quello di analizzare gli atti caso per caso, e compiere una valutazione prognostica circa l’esito di quei giudizi.

delcoregiancarlo pubblicato 20 dicembre 2020

Cosa ne pensa di questo? Grazie

Nella Giurisprudenza di merito si vedano:

Trib. Padova 30 settembre 2000, in Riv. esecuzione forzata, 2002, p. 287: “Se invece il terzo trascrive la sentenza definitiva dopo l’emissione (e la trascrizione) del decreto di trasferimento, il diritto dell’estraneo aggiudicatario-trasferitario del bene pignorato è fatto salvo dall’art. 2929 c.c., e non viene travolto dalla nullità del processo esecutivo intrapreso in forma diretta contro il debitore (allo stesso risultato si perviene con l’art. 2919 c.c., poiché il diritto del terzo, non essendo opponibile al creditore ipotecario, non può neppure pregiudicare il diritto dell’acquirente che ha trascritto il decreto di trasferimento prima della trascrizione della sentenza definitiva”).

Tribunale di Napoli, Quinta sezione, Scioglimento riserva, Dott. Enrico Ardituro 22/6/2016.

Tribunale di Milano, Sez. III, Esecuzioni Immobiliari depositata in data 11.02.2019


Continua in: Domanda giudiziale trascritta prima del pignoramento ma dopo l’iscrizione di ipoteca: effetti nei confronti dell’aggiudicatario
Autore: Avv. Fabio Olivieri.

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