inexecutivis
pubblicato
30 agosto 2019
Ai sensi dell’art. 1027 c.c. la servitù “consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario”, con la conseguenza che la stessa permane al mutare del proprietario del fondo dominante e del fondo servente, tanto che il trasferimento del fondo non costituisce causa di estinzione della servitù.
Essa può costituirsi anche per destinazione del padre di famiglia - che è fattispecie non negoziale - la quale ricorre quando due fondi (o porzioni del medesimo fondo) appartengono ad un unico proprietario, il quale abbia posto gli stessi, l'uno rispetto all'altro, in una situazione di subordinazione idonea ad integrare il contenuto di una servitù prediale e che, all'atto della loro separazione, sia mancata una manifestazione di volontà contraria al perdurare della relazione di sottoposizione di un fondo nei confronti dell'altro (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16842 del 20/07/2009).
Applicando questi principi alla vendita esecutiva, dove al padre di famiglia si sostituisce il giudice dell’esecuzione, possiamo affermare che è ben possibile (e peraltro non raro) che nella formazione dei lotti si costituiscano servitù di passaggio in ragione del fatto che uno di essi rimane intercluso.
Il suggerimento è allora quello di ben rappresentare la questione nell’elaborato peritale, specificando che nei decreti di trasferimento si dovrà tener conto dell’esistenza della servitù.