L'istituto dell'assegnazione

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  • Ultimo messaggio 16 agosto 2019
max49ers pubblicato 30 luglio 2019

Buonasera a tutti,

scrivo qui perchè ho dei dubbi su questi istituto e spero che qualcuno possa chiarirmi le idee.

 

Non mi è chiaro a che valore va chiesta l'assegnazione perche mi pare che tra l'art. 506 cpc e il 589 cpc ci cia un po' di contraddizione. 

 

L'art. 506 fa riferimento  al valore non iferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi dirittto di prelazione anteriore a quello dell'offerente mentre l'art 589 sembra porre un limite ulteriore, parlando anche del prezzo stabilito per l'esperimento di vendita.

Vorrei capire come qs due dispizioni si coordinano. Grazie

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inexecutivis pubblicato 04 agosto 2019

L’istanza di assegnazione, come recita l’art. 589 c.p.c., deve essere formulata per una somma non inferiore a quella prevista nell’art. 506, e comunque non inferiore al prezzo base della vendita per la quale è presentata.

Dunque, il creditore che intende ottenere l’assegnazione deve offrire un importo pari a quello che risulterà più altro tra due valori: quello delle spese di esecuzione (detratte, eventualmente, quelle da lui sostenute) più credito dei creditori di grado anteriore, e quello del prezzo base della vendita in occasione della quale formula istanza di assegnazione.

Quanto alle spese di esecuzione, esse sono conoscibili poiché di esse vi è traccia nel fascicolo dell’esecuzione, o comunque sono facilmente documentabili dal custode e dal professionista delegato. Ad esse vanno aggiunte le spese del (futuro) trasferimento del bene che restano a carico della procedura, vale a dire le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli nonché il compenso spettante al professionista delegato, determinabile agevolmente ai sensi del Il D.M. 15 ottobre 2015, n. 227.

Quanto all’importo dei crediti aventi grado anteriore, la questione è più complicata.

Ora, per quelli intervenuti il problema non si pone poiché il credito si ricava dalla lettura dell’atto di intervento.

Il discorso è invece più articolato per i creditori iscritti non intervenuti.

In relazione a questi ultimi, si registrano due opinioni.

Secondo taluni anche questi creditori, se di grado anteriore al creditore richiedente l’assegnazione, dovrebbero essere considerati ai fini dell’assegnazione. Ciò in quanto l’art. 506 c.p.c. specifica che l’assegnazione può essere fatta “solo” per un valore non inferiore alle spese di esecuzione ed ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore rispetto al richiedente.

Altri ritengono (a nostro giudizio condivisibilmente) che i creditori di grado anteriore devono essere considerati ai fini dell’assegnazione a condizione che siano intervenuti nella procedura e dunque abbiano diritto di concorrere alla distribuzione. Invero, la norma ha la funzione di evitare che l’istanza di assegnazione si risolva in danno del creditore di grado anteriore, ma non si traduce nel fatto che egli debba essere pagato anche se non ha spiegato intervento.

Dunque, riteniamo che debba tenersi conto solo dei crediti che abbiano causa di prelazione anteriore al richiedente, purché intervenuti.

Riteniamo, inoltre, che se essi intervengono nell’arco temporale ricompreso tra l’istanza di assegnazione ed il provvedimento con il quale il ge si pronuncia, dovranno essere considerati. Invero, il creditore essendo a conoscenza della esistenza di un credito di grado anteriore, nel momento in cui formula istanza di assegnazione è a conoscenza del fatto che in forza dell’art. 506 c.p.c. quel credito, ove oggetto di intervento, dovrà essere considerato ai fini della quantificazione dell’importo da versare.

max49ers pubblicato 05 agosto 2019

Innanzitutto grazie della risposta che è stata assolutamente chiara e cristallina.

 

Approfitto per chiedere unulteriore chiarimento sempre su qs argomento.

Premesso che alla fine sceglierò sempre il valore più alto tra quello delle spese di esecuzione più credito dei creditori di grado anteriore e quello del prezzo base della vendita in occasione della quale viene formula istanza di assegnazione, mi chiedo se questa modalità è identica siaper l'assegnazione- satistattiva, sia per l'assegnazione-vendita che per quella mista.

Lo chiedo percè cercando sul web a proposito delle ultime 2 assegnazioni (vendita e mista) ho visto che si fa sempre riferimento alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione anteriore rispetto al richiedente e non si fa riferimento al prezzo base d'asta.

 

Grazie

inexecutivis pubblicato 16 agosto 2019

Sotto questo profilo non vi sono differenze. Le somme da versare sono sempre le medesime.

L'unica differenza risiede nel fatto che nell'assegnazione vendita il creditore si soddisfa integralmente della sua pretesa sostanziale. Dal punto di vista economico, ribadiamo, non cambia però nulla.

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