inexecutivis
pubblicato
03 gennaio 2021
L’art. 571 c.p.c., è perentorio nel prevedere che “ognuno, tranne il debitore” può offrire; stessa previsione si rinviene (a proposito della vendita con incanto) nell’art. 579, il quale dispone che tutti, tranne il debitore, possono domandare di partecipare all’incanto.
La ratio del divieto è stata variamente qualificata in dottrina. Taluniritengono che il debitore non possa presentare offerte di acquisto perché è proprio nei suoi confronti che si agisce; altri sostengono che l’impedimento si ancori al fatto che il debitore non può acquistare la cosa propria, oppure ancora che la partecipazione di costui alla vendita scoraggerebbe potenziali interessati e gli consentirebbe di liberarsi dall’obbligazione con mezzi diversi da quelli stabiliti dalla legge Quale che sia la ricostruzione dogmatica della proibizione (che deve ritenersi estesa anche agli eredi del debitore, poiché essi subentrano nella stessa posizione giuridica del loro decuius, a meno che non abbiano rinunciato all’eredità) non muta il dato, pacifico, della sua natura eccezionale rispetto alla regola dell’autonomia negoziale, e dunque del divieto di applicazione analogica ex art. 14 prel. Da qui l’affermazione per cui l’art. 571 c.p.c. non interessa i parenti ed il coniuge del debitore esecutato, a meno che non si possa provare l’esistenza di un mandato ad acquistare (Cass. 23 luglio 1979, n. 4407).
Fatta questa premessa, riteniamo che i parenti del debitore deceduto, fino a quando non hanno accettato l'eredità, possono formulare offerte di acquisto. Solo con l'accettazione dell'eredità, divenendo essi stessi debitori, incorrono nel divieto di cui all'art. 571 c.p.c.