L'erede con beneficio di inventario può partecipare all'asta e aggiudicarsi il bene?

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  • Ultimo messaggio 04 gennaio 2021
gianmarcodavide pubblicato 30 dicembre 2020

Buonasera, complimenti per il sito e il forum, vorrei porre il seguente quesito:
Esecuzione immobiliare, il debitore è deceduto da due anni e la procedura esecutiva prosegue nei suoi confronti. Dopo svariati tentativi di vendita di un immobile andate deserte, perviene un'offerta da parte del figlio dell'esecutato il quale ha accettato l'eredità con beneficio di inventario.
Tale offerta è l'unica pervenuta e il professionista delegato dispone l'aggiudicazione del bene. Mi chiedo: tale erede non incorre nel divieto di cui all'art. 571 e 579 c.p.c.?  

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rickhunter pubblicato 02 gennaio 2021

Il figlio dopo aver accettato con beneficio d'inventario l'eredità, ha fatto un'offerta per un immobile compreso nella stessa eredità (e destinato alla procedura esecutiva)?

gianmarcodavide pubblicato 02 gennaio 2021

Esattamente. Ha fatto un'offerta e si è aggiudicato l'immobile.

inexecutivis pubblicato 03 gennaio 2021

L’art. 571 c.p.c., è perentorio nel prevedere che “ognuno, tranne il debitore” può offrire; stessa previsione si rinviene (a proposito della vendita con incanto) nell’art. 579, il quale dispone che tutti, tranne il debitore, possono domandare di partecipare all’incanto.

La ratio del divieto è stata variamente qualificata in dottrina. Taluni ritengono che il debitore non possa presentare offerte di acquisto perché è proprio nei suoi confronti che si agisce; altri sostengono che l’impedimento si ancori al fatto che il debitore non può acquistare la cosa propria, oppure ancora che la partecipazione di costui alla vendita scoraggerebbe potenziali interessati e gli consentirebbe di liberarsi dall’obbligazione con mezzi diversi da quelli stabiliti dalla legge  Quale che sia la ricostruzione dogmatica della proibizione (che deve ritenersi estesa anche agli eredi del debitore, poiché essi subentrano nella stessa posizione giuridica del loro decuius, a meno che non abbiano rinunciato all’eredità) non muta il dato, pacifico, della sua natura eccezionale rispetto alla regola dell’autonomia negoziale, e dunque del divieto di applicazione analogica ex art. 14 prel. Da qui l’affermazione per cui l’art. 571 c.p.c. non interessa i parenti ed il coniuge del debitore esecutato, a meno che non si possa provare l’esistenza di un mandato ad acquistare (Cass. 23 luglio 1979, n. 4407).

Fatta questa premessa, riteniamo che i parenti del debitore deceduto, fino a quando non hanno accettato l'eredità, possono formulare offerte di acquisto. Solo con l'accettazione dell'eredità, divenendo essi stessi debitori, incorrono nel divieto di cui all'art. 571 c.p.c.

gianmarcodavide pubblicato 03 gennaio 2021

Grazie per la risposta. Quindi, ritengo, anche nell'ipotesi di accettazione dell'eredità beneficiata? 

inexecutivis pubblicato 04 gennaio 2021

Certamente, anche nel caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario l'erede diviene debitore.

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