Iva al 10% Tupini per edificio storico?Chi indica l'aliquota IVA in caso di imponibilità su opzione?

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  • Ultimo messaggio 10 gennaio 2021
carmelograci pubblicato 08 gennaio 2021

Mi sono aggiudicato un immobile (palazzo storico terra cielo in asta) nell'ambito di un'esecuzione immobiliare nei confronti di una società immobiliare.

Essendo io privato ed essendo il palazzo (storico) composto da A10 (piano terra), A2 (primo piano, che per me sarà prima casa) e 2 appartamenti A2 al secondo piano, cioè palazzo a prevalenza residenziale,... posso chiedere al delegato alla vendita l'applicazione dell'IVA agevolata Tupini al 10%?

Il fatto che il palazzo sia storico (non vincolato) esclude possa essere la vendita trattata come i palazzi costruiti con la Tupini o può applicarsi lo stesso Tupini? Se sì, dopo che la società esecutata si pronuncia per l' imponibilità della vendita ad IVA, è la stessa società a scegliere la tipologia d'IVA (potrebbe avere interesse a indicare un'aliquota maggiore per ricavare più IVA) o io posso pretendere, per il tramite del professionista delegato, l'applicazione dell'IVA Tupini (data la mia qualità soggettiva di privato)? In tal caso le unità non prima casa al 10% (ufficio + 2 A2) e la prima casa al 4%?

Vi sarei proprio grato per una Vostra gentile risposta per un argomento tanto tecnico di cui non ho trovato traccia nel Vostro prezioso forum.

Carmelo 

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inexecutivis pubblicato 10 gennaio 2021

In base all’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento;

2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione.

Se invece si tratta di fabbricati strumentali (ossia fabbricati che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni) viene in rilievo l'art. 10, comma 8-ter D.P.R. 633/1972, a mente del quale sono esenti da iva le cessioni di questi fabbricati, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.

Per completezza osserviamo che secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare 4 agosto 2006, n. 27/E ribadita, sul punto, dalla circolare 29 maggio 2013, n. 18/E), sono fabbricati abitativi quelli classificati o classificabili nel gruppo catastale “A” (esclusa la categoria “A/10”). Sono invece fabbricati strumentali per natura (vale a dire, quelli che “per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni”) le unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali “B”, “C”, “D”, “E” e nella categoria “A10” qualora la destinazione ad ufficio o studio privato risulti dal provvedimento amministrativo autorizzatorio.

Quanto all'aliquota, se non ricorrono le condizioni prima casa, essa sarà applicata nella misura del 22%, tranne che non si tratti di fabbricati "Tupini" tali essendo quelli identificati dall’art. 13 della L. n. 408/1949, nonché dal combinato disposto dall’articolo 1 della L. n.1493/1962 e dall’articolo unico della L. n. 1212/1967.

L’art. 13 li definisce come le “(…) case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione di lusso (…)”, mentre l'art. 1 della l. n. 1493/1962 stabilisce che “(…) le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione non di lusso dalle leggi 2 luglio 1949, n. 408, (…) sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando, a questi ultimi, sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra (…)”.

Queste norme sono state oggetto di interpretazione autentica da parte della l. n. 1212/1967, la quale ha esplicitato che è necessario e sufficiente che ricorrano, congiuntamente, due condizioni:

a) almeno il 50% più uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazioni;

b) non più del 25% della superficie totale dei piani sopra terra sia destinato a negozi.

Applicando queste coordinate normative al caso di specie riteniamo che, salva diversa scelta del cedente, il trasferimento sia da sottoporre all’imposta di registro, e non all’IVA, per la quale in caso di opzione si sembrano sussistere i presupposti per l’applicazione dell’aliquota del 10%, aliquota che il cedente non può decidere di mutare.

A proposito della natura “storica” del palazzo, osserviamo che essa corrisponde alla categorica catastale A9, che nel caso di specie non vediamo, anche in ragione del fatto che la competente soprintendenza non ha emesso il decreto costitutivo del vincolo, così come previsto dall’art. 15 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

carmelograci pubblicato 10 gennaio 2021

Effettivamente la mia indicazione "storico" era usata in maniera atecnica.

Vi ringrazio per la tanto completa quanto preziosa risposta.

Buon lavoro,

 

Carmelo

inexecutivis pubblicato 10 gennaio 2021

Grazie a lei!

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