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plasmalemma pubblicato 01 dicembre 2017

Mi sono aggiudicato ad un' asta fallimentare (nello specifico un concordato preventivo omologato) un appartamento: il commissario vuole addebitarmi oltre alle spese anche l'iva (10% essendo seconda casa) ma io ho dubbi sulla regolarità di ciò.

In primo luogo perchè non era specificato nè nell'avviso di vendita nè nella perizia, che riportano a tal riguardo soltanto il seguente periodo

"Sono      a  carico    degli    aggiudicatari     tutte   le   spese    e  le  competenze        necessarie     per   il

trasferimento       dell'immobile,       nonché     quelle    per   la  cancellazione     della     trascrizione    del

pignoramento,   delle   iscrizioni   ipotecarie   e   di   ogni   altro   vincolo   pregiudizievole   gravante

sugli immobili, indicato nel decreto di trasferimento pronunciato dal Giudice Delegato.

Le   formalità   di   cancellazione   saranno   espletate   dai   Commissari   Liquidatori   con   spese   a

carico dell'aggiudicatario."

In secondo luogo, l'appartamento in questione è stato realizzato nel 2006 (come da visura catastale) quindi più di 5 anni fa, e pertanto avrebbe i requisiti per essere sottoposto al regime del prezzo-valore piuttosto che IVA (che ovviamente sarebbe per me molto più vantaggioso).

All'opposizione di queste ragioni, il commissario ha obiettato adducendo l'opportunità dell'applicazione dell' IVA come una sua discrezionalità e nel caso specifico motivata dal fatto che la ditta costruttrice vanta ancora credito IVA nei confronti del fisco.

Non essendo affatto convinto delle argomentazioni utilizzate ma non essendo esperto in materia, ho voluto proporre la questione (che ritengo interessante quanto insolita) a voi che invece lo siete, chiedendovi se possibile di indicarmi anche gli estremi normativi nel caso fosse corretta la mia tesi.

 

Vi ringrazio anticipatamente con stima e cordialità

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inexecutivis pubblicato 03 dicembre 2017

Rispondiamo alla domanda formulata osservando preliminarmente, in linea generale, che l'art.1 del d.P.R. n. 633/72 assoggetta all'imposta sul valore aggiunto le “cessioni di beni” effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o di arti e professioni.

Il concetto di cessione è esplicitato al successivo art. 2, a mente del quale "costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali su beni di ogni genere".

Dunque, anche la “cessione” effettuata in sede concorsuale soggiace in generale (ed a patto che sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi per l’applicazione dell’imposta, e di cui diremo tra un attimo) alla disciplina dell’IVA.

Questo assunto è stato fatto proprio sia dal Ministero dell’economia e delle finanze, con la Risoluzione 193/E del 26 novembre 2001, nella quale si è precisato che il legislatore "non ha fatto riferimento ad uno specifico tipo negoziale previsto dal codice civile, ma ha adottato un'ampia formula definitoria, suscettiva di  ricomprendere tutti gli atti che comportano, come effetto giuridico, un trasferimento della proprietà di beni di ogni genere (ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento) a titolo oneroso" che dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale con la sentenza del 12 agosto 1997, n. 7528 ha osservato che le vendite forzate costituiscono cessioni di beni ai fini IVA in quanto l'art. 2 non distingue "fra la natura volontaria o coattiva del trasferimento”.

Fatta questa premessa, e venendo al caso da lei prospettato, dobbiamo osservare che in base all’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 (convertito, con modificazioni, con l. 7 agosto 2012, n. 134) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici (o di ripristino degli stessi immobili) entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento;

2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali (come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008) per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione.

Dunque, se si tratta di un fabbricato non strumentale, l’IVA sarà applicabile solo se ricorre una delle tre ipotesi sopra individuate.

 

Per completezza, ricordiamo che secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare 4 agosto 2006, n. 27/E ribadita, sul punto, dalla circolare 29 maggio 2013, n. 18/E), sono fabbricati abitativi quelli classificati o classificabili nel gruppo catastale “A” (esclusa la categoria “A/10”). Sono invece fabbricati strumentali per natura (vale a dire, quelli che “per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni”) le unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali “B”, “C”, “D”, “E” e nella categoria “A10” qualora la destinazione ad ufficio o studio privato risulti dal provvedimento amministrativo autorizzatorio.

plasmalemma pubblicato 03 dicembre 2017

"2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;"

Quindi visto che l'appartamento ha più di 5 anni l'applicazione dell'Iva è cmq a discrezione del commissario, anche se non l'ha espressamente dichiarato nell'avviso di vendita? Ho capito bene?

inexecutivis pubblicato 04 dicembre 2017

Esatto, si tratta di una espressa previsione normativa.

Tra l'altro, non ci sentiamo di dire che l'avviso di vendita e la perizia (così come riportati nella domanda precedente) fossero tali da trarre in inganno sul punto, nel senso cioè che dalla loro lettura non era dato evincere in alcun modo che la vendita fosse esente da IVA. Questa è una delle ragioni per le quali l'offerente deve sempre acquisire informazioni relative al regime fiscale della vendita.

plasmalemma pubblicato 04 dicembre 2017

Grazie mille!

inexecutivis pubblicato 05 dicembre 2017

Grazie a lei

jackste pubblicato 13 novembre 2019

Buongiorno,

Premessa In caso di acquisto del credito su procedura di esecuzione immobiliare in corso ( già verificatasi prima asta e in programma la seconda ); premesso che :
- l’esecutato e’ una srl;
- i lotti oggetto dell’esecuzione e dell’acquisto del credito sono tutti terreni edificabili;
- l’esecuzione e’ soggetta ad iva;

Quesito 1
Considerando che chi compra e chi ^vende^ sono srl, trattandosi di terreni l’IVA che andrà applicata e’ sicuramente al 22%, o vi sono i presupposti di una possible esenzione della stessa? Poichè ad esempio rientra nella casistica ad es. dell'art all’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 (convertito, con modificazioni, con l. 7 agosto 2012, n. 134) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA; poichè di fatto l'assegnazione di terreni edificabili NON rientra in una di queste 3 casistiche (le quali invece sono le eccezzioni dove si applicherebbe) :   

1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici (o di ripristino degli stessi immobili) entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento;

2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali (come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008) per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione.

 

Quesito 2
Qualora invece sia soggetto ad iva, qualora venga acquistato il credito e poi richiesta l’assegnazione dei lotti;
l’IVA su che importo deve essere calcolata ( acquisto del credito o sul prezzo base o min della seconda asta ) ?
Nota: resta invece inteso che in caso di solo acquisto del credito non vi è’ da pagare iva, ma l’obiettivo è’ fare l’assegnazione.
Es. Pratico:
- acquisto il credito a 100k
- il valore min della seconda data d’asta e’ 150k, il valore base 200k.
Su che importo dei 3 sopra indicati vado a pagare l’iva al 22% in caso di richiesta di assegnazione dei lotti post acquisto del credito ?   Grazie

 

inexecutivis pubblicato 17 novembre 2019

La cessione di terreni è assoggettata all’applicazione dell’IVA (nella misura ordinaria del 22%), ove l’aggiudicatario sia un soggetto passivo Iva e si tratti di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria.

Invero, ai sensi dell’art.2, co. 3, lettera c) del D.P.R. n. 633/72, non sono considerate cessioni di beni quelle che hanno per oggetto “terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni” mentre, in tutti gli altri casi, la cessione è soggetta a IVA (al 22%).

Ai fini tributari ai sensi dell’art. 36, comma 2, D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, con l. 4.8.206, n. 248 “un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio, in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo”.

Inoltre, non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell’art. 17, comma 3 let. a) del d.P.R. 380/2001, cioè le opere da realizzare “nelle zone agricole ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153”.

Quanto alla base imponibile, non potrà che aversi riguardo al valore di assegnazione.

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