Istanza ex art. 41 TUR- 2 lotti

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  • Ultimo messaggio 03 dicembre 2020
Flotoscana pubblicato 01 dicembre 2020

Buongiorno

sono professionista delegato alla vendita di 2 lotti.

Lotto 1 appena venduto a euro 21.000.

Lotto 2 andrà in vendita a 2.000.(5 e probabilmente ultimo esperimento di vendita prima di rimettere il fascicolo al GE)

Il creditore procedente presenta istanza ex art. 41 tur per il credito fondiario di circa euro 100.000.

Vi chiedo un consiglio su come comportarmi visto che:

  • sarà necessario vendere il lotto 2 prima di procedere alla distruzione del ricavato del Lotto tra i creditori ;

  • l'eventuale vendita del lotto 2 non sarà sufficiente a coprire nemmeno le spese in prededuzione (solo il compenso del professionista delegato ammonta a circa 4.000euro+Custode etc.) e che pertanto pensavo coprire tali spese rivalendosi sul ricavato della vendita del Lotto 1 che, a quel punto, non sarebbe sufficiente a soddisfare il credito privilegiato del procedente.

Come devo procedere?presentare istanza al GE e metterlo a conoscenza dei fatti?Chiedere stima dei costi al custode così da verificare le spese in prededuzione? Chiedere al creditore fondiario di indicarmi le spese di giustizia prima ancora del credito precisato nell'istanza ex.art.41 Tur?

Grazie anticipatamente

inexecutivis pubblicato 03 dicembre 2020

 Per rispondere alla domanda occorre partire dalla preliminare considerazione per cui il versamento diretto del prezzo (al pari del versamento immediato delle rendite degli immobili ipotecati in favore del creditore fondiario) previsto dall’art. 41, comma 4 tub costituisce un’attribuzione di natura provvisoria, come tale destinata ad essere confermata o rivista dal progetto di distribuzione.

Proprio per questo nella nozione di “credito complessivo” si intende normalmente la sola quota di credito garantita dall’ipoteca di primo grado, quota di credito che comprende, oltre al capitale, anche gli interessi determinati a norma dell’art. 2855 c.c. (Così Trib. Roma, 26 luglio 2005).

Tale orientamento si fonda su due considerazioni. In primo luogo il versamento diretto in favore del creditore fondiario costituisce una ipotesi di privilegio processuale che in quanto tale non può produrre effetti che vanno oltre il privilegio sostanziale dallo stesso goduto. In secondo luogo, posto che l’attribuzione è provvisoria, è del tutto inutile riconoscere al creditore fondiario somme che certamente non gli spetteranno in sede di definitiva distribuzione del ricavato.

Quanto alle modalità di esecuzione del versamento diretto, alcuni tribunali hanno adottato il sistema di far versare all’aggiudicatario il saldo prezzo comunque sul conto della procedura; a questo punto è il professionista delegato che, previa determinazione dell’importo spettante al creditore fondiario, provvede al versamento in suo favore di quanto dovuto. La soluzione, sebbene non del tutto conforme alla lettera della legge, sembra assolutamente condivisibile in quanto consente un ordinato svolgimento della procedura, ed evita che una fase delicata della medesima (qual è il versamento del prezzo) si svolga fuori dal controllo del Giudice dell’esecuzione.

Una diversa opzione operativa, autorevolmente proposta in dottrina, suggerisce di individuare un doppio termine: uno al creditore fondiario per determinare, successivamente all’aggiudicazione, il suo credito, ed uno all’aggiudicatario – decorrente dalla comunicazione di quantificazione del credito fondiario - per il versamento della somma.

È chiaro, inoltre, che occorrerà individuare preliminarmente anche le spese di giustizia che godono del privilegio di cui all’art. 2770 c.c., poiché esse prevalgono sul creditore ipotecario.

Ed allora a nostro avviso occorrerà procedere ad una quantificazione almeno approssimativa delle spese prededucibili ex art. 2770 che dovranno essere prelevate dal ricavato, e chiedere al creditore fondiario una nota riepilogativa di credito, con indicazione della parte assistita da ipoteca e da privilegio ex art. 2770. Solo a quel punto potrà stabilirsi la somma da riconoscergli in via provvisoria.

Quanto al lotto n. 2, riteniamo che si versi nella cornice di cui all’art. 164 bis disp. att. c.p.c., sicché occorrerà relazionare al giudice dell’esecuzione questa situazione affinché, con riferimento al lotto 2, valuti la dichiarazione di chiusura anticipata. Ricordiamo sul punto che Cass., sez. III, 10 giugno 2020, n. 11116, ha osservato che “in tema di espropriazione immobiliare, la peculiare ipotesi di chiusura anticipata della procedura ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. cod. proc. civ. ricorre e va disposta ove, invano applicati o tentati ovvero motivatamente esclusi tutti gli istituti processuali tesi alla massima possibile fruttuosità della vendita del bene pignorato, risulti, in base ad un giudizio prognostico basato su dati obiettivi anche come raccolti nell'andamento pregresso del processo, che il bene sia in concreto invendibile o che la somma ricavabile nei successivi sviluppi della procedura possa dar luogo ad un soddisfacimento soltanto irrisorio dei crediti azionati ed a maggior ragione se possa consentire soltanto la copertura dei successivi costi di esecuzione”.

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