istanza di assegnazione e compensazione del solo capitale

  • 1,1K Viste
  • Ultimo messaggio 28 ottobre 2019
mariorossi23 pubblicato 23 ottobre 2019

Buonasera,

mi si prospetta il seguente caso (le cifre sono di fantasia ma il resto no): quale creditore procedente vorrei chiedere l'assegnazione di un bene immobile pignorato. Non ci sono altri creditori intervenuti e posso quindi optare per la compensazione (parziale o meno , vedremo) con il mio credito.

Il bene andrà all'asta al prezzo base di 100; il mio credito azionato sulla base di un mutuo fondiario è certamente oggi superiore a 100 (già al tempo il precetto di 5 anni fa si avvicinava a quella cifra). Tuttavia, ipotizzando un mio credito di 120, esso è composto da circa 85 di capitale (residuo ed insoluto) e 35 di interessi (in parte insoluti , in parte di mora).

Restando al dato letterale del 589 cpc ("somma pari alla differenza tra il suo credito IN LINEA CAPITALE e il prezzo che intende offrire") potrei compensare sono con il mio capitale e quindi con 85, versare la differenza di 15 e tutte le spese di procedura.

Atteso che dopo poche settimane dall'ipotetica assegnazione, in sede di precisazione del credito e distribuzione, specificherei la cifra totale (e quindi tutto quello che ho anticipato mi ritornerebbe indietro...) mi parrebbe una perdita di tempo (le cifre sono alte e quindi l'eventuale differenza andrebbe fatta finanziare da un terzo) ma purtroppo non mi pare vi sia modo di far passare gli interessi, sopratutto quelli di mora, come "capitale".

Chiedo quindi se, secondo la Vostra esperienza, l'interpretazione letterale della compensazione sul solo capitale può avere deroga e/o se posso almeno tentare di compensare con tutto il mio credito, riservandomi una domanda subordinata (sia pure irrituale) per il solo capitale.

Grazie , buon lavoro

inexecutivis pubblicato 28 ottobre 2019

L’art. 588 c.p.c. dispone che “ogni creditore”, nel termine di dieci giorni prima della data della vendita, può presentare istanza di assegnazione per il caso in cui la vendita non abbia luogo.

A norma del successivo art. 589 il prezzo da versare deve essere non inferiore alle spese di esecuzione più l’importo dei crediti aventi diritto di prelazione di grado superiore rispetto a quello dell’offerente. Fermo restanti questi limiti, l’offerente può essere ammesso a versare una somma pari alla differenza tra il prezzo del bene ed il suo credito, considerato in linea capitale.

A seguito del versamento del conguaglio nel termine fissato dal Giudice, il delegato provvederà a redigere la bozza del decreto di trasferimento.

Il codice non precisa cosa debba intendersi per credito considerato in linea capitale.

A nostro giudizio esso va considerato come credito indicato nell’atto di precetto, in quanto è quello il credito costituente l’oggetto della domanda esecutiva.

Importi successivi (costituiti essenzialmente dagli interessi maturati sulle somme precettate nel corso dell’esecuzione) necessitano del previo radicamento del contraddittorio tra le parti (che si snoda attraverso il deposito della nota di precisazione del credito e della loro collocazione all’interno della bozza del piano di riparto elaborato dal professionista delegato), e devono comunque essere sottoposti al vaglio del giudice dell’esecuzione.

Close