Iscrizioni nate dopo la redazione della perizia

  • 65 Viste
  • Ultimo messaggio 05 gennaio 2020
southgate pubblicato 04 gennaio 2020

Buongiorno,

per un immobile che sto seguendo abbiamo le seguenti informazioni:
- la perizia è stata redatta a metà 2018
- il bene è di una società
- codesta società nel 2019 è fallita

Quello che mi chiedo è: in seguito alla perizia, indipendentemente se ci sia stato un fallimento o meno, se sono nate nuove iscrizioni/pignoramenti/altro di simile, qual'è la corretta procedura per comunicarlo a chi è interessato al bene?
Dovrebbe essere aggiornata la perizia?

In ogni caso se sono nate nuove iscrizioni, verranno cancellate insieme alle altre oppure siccome non sono elencate nella perizia come "iscrizioni che verranno cancellate a cura e spese della procedura" rimarranno attive?

E' opportuno chiedere al delegato alla vendita se sono nate nuove iscrizioni?

Grazie

inexecutivis pubblicato 05 gennaio 2020

Per rispondere alla domanda formulata è necessario partire dalla lettura dell’art. 586 c.p.c., a mente del quale il Giudice, con il decreto di trasferimento, ordina la cancellazione delle “trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.

Si tratta, del così detto “effetto purgativo” del decreto di trasferimento, volto ad assicurare all’acquirente l’acquisto di un bene libero da gravami.

Da questa previsione si ricava agevolmente che il decreto di trasferimento deve contenere l’ordine, impartito al Direttore dell’ufficio del Territorio, di cancellare le formalità pregiudizievoli gravanti sul bene, vale a dire:

-          le trascrizioni dei pignoramenti, anche successive alla trascrizione del pignoramento;

-          le iscrizioni ipotecarie, anche successive alla trascrizione del pignoramento;

-          le trascrizioni di sequestri conservativi disposte ex art. 679 c.p.c., anche successive alla trascrizione del pignoramento;

Quanto ai pignoramenti successivi, in realtà in linea di principio il problema neppure dovrebbe porsi in quanto ai sensi dell'art. 561, comma 2, c.p.c., il pignoramento successivo andrebbe riunito al primo in una medesima procedura.

Tuttavia, proprio per far fronte ai casi in cui questo non sia avvenuto, l'art. 586 c.p.c., nel testo novellato dalla l. 14.5.2005, n. 80, prescrive che il decreto di trasferimento contenga "anche" l'ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle ipoteche successive alla trascrizione del pignoramento. Ovviamente, ove la riunione non sia avvenuta, di questo dovrà assolutamente tenersi conto, al fine di evitare che lo stesso bene venga venduto due volte in separate procedure esecutive.

Quanto appena detto vale anche per l'ipoteca, a proposito della quale si osservi che essa è comunque inopponibile all'acquirente ai sensi dell'art. 2919 c.c. e dunque l'omessa cancellazione della stessa è insuscettibile di creargli pregiudizio alcuno. Sennonché, il chiaro tenore letterale dell'art. 586 c.p.c. sopra citato, ed il fatto che essa, persistendo nei registri immobiliari, può generare dubbi e contestazioni, determinano la necessità che si proceda alla sua cancellazione.

Sulla scorta di queste premesse l’unica conseguenza che potrebbe derivare dalla iscrizione di ipoteche successivamente alla perizia è l’aumento dei costi di cancellazione delle formalità pregiudizievoli, che il giudice potrebbe aver posto a carico dell’aggiudicatario.

Il suggerimento è dunque quello di eseguire una visura aggiornata prima di presentare l’offerta di acquisto.

Close