inexecutivis
pubblicato
06 giugno 2017
La risposta è senz’altro positiva.
Sul punto si richiama quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6575 del 14 marzo 2013, la quale ha affermato che i beni della comunione legale devono essere pignorati e venduti per l’intero, con diritto del coniuge non debitore ad ottenere la metà del ricavato al lordo delle spese di esecuzione.
Questo comporta la notificazione anche al coniuge non debitore del pignoramento, come pure l’applicazione al medesimo dell’art. 498 e dell’art. 567 c.p.c., vale a dire la necessità dell’avviso ai suoi creditori iscritti personali e della documentazione c.d. ipotecaria almeno ventennale a lui relativa.
Ergo, poiché il decreto di trasferimento (che ai sensi dell’art. 586 comporta la cancellazione di tutte le ipoteche) riguarderà l’intero bene, devono essere riportate in perizia anche quelle iscritte contro il coniuge del debitore.