ipoteca giudiziale

  • 96 Viste
  • Ultimo messaggio 19 maggio 2019
giampiero26 pubblicato 16 maggio 2019

buongiorno,

qual è la procedura per cancellare un' ipoteca giudiziaria? e quanto può durare?

inexecutivis pubblicato 19 maggio 2019

La domanda è eccessivamente generica e non ci consente una risposta circoscritta.

Ci limiteremo pertanto, ad indicazioni di carattere generale.

Se il creditore non può o non vuole prestare il consenso alla cancellazione dell’ipoteca, è necessario introdurre un apposito giudizio che accerti la sopravvenuta esistenza di una legittima causa di estinzione dell’ipoteca (Cass. 27 ottobre 1998, n. 10682).

La domanda può essere promossa da chiunque vi abbia interesse.

Legittimato ad agire è chiunque abbia interesse ad ottenere la cancellazione, e la domanda deve essere rivolta contro colui a favore del quale l’ipoteca è stata iscritta o in favore del quale sia stato annotato un trasferimento del diritto reale.

Poiché l’azione ha carattere reale, il Tribunale competente è quello del luogo in cui il bene si trova (Cass. 26 luglio 1994, n. 6958).

La sentenza con cui si conclude il giudizio contiene l’ordine, impartito al conservatore dei registri immobiliari, di cancellare l’ipoteca, e può essere attuata, per espressa previsione dell’art. 2884 c.c., nel momento in cui passa in giudicato.

Un diverso procedimento è quello di cui all’art. 792 c.p.c., per attuare una delle facoltà ce l’art. 2858 riconosce al terzo acquirente di beni ipotecati, la cui disciplina è composta, oltre che dal citato art. 792 c.p.c. anche dagli artt. 2858 e ss c.c.

Legittimato attivo è, secondo l’art. 2889, comma primo, c.c. il terzo acquirente dei beni ipotecati, a due condizioni: che abbia trascritto il proprio titolo; 2) che non sia personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari.

Detto acquirente deve notificare ai creditori iscritti ed al precedente proprietario un atto che deve contenere la dichiarazione di voler pagare il prezzo o il valore dichiarato dell’immobile, e deve richiedere al presidente del Tribunale la determinazione dei modi di versamento del prezzo.

Se nel termine perentorio di 40 giorni decorrenti dalla notifica della dichiarazione nessuno dei creditori promuove una espropriazione forzata avente ad oggetto il bene, l'acquirente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, deve depositare nei modi prescritti dal presidente del tribunale il prezzo offerto e presentare nella cancelleria il certificato del deposito, il titolo d'acquisto col certificato di trascizione, un estratto autentico dello stato ipotecario e l'originale dell'atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti.

A questo punto un giudice designato dal presidente del Tribunale fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, all’esito della quale ordina la cancellazione delle ipoteche e provvede a distribuire tra i creditori il prezzo versato dall’acquirente.

Se invece viene chiesta l’espropriazione del bene, il giudice dispone la vendita dell’immobile secondo le prescrizioni di cui all’art. 567 e ss c.p.c.

Close