interpretazione avviso di vendita

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  • Ultimo messaggio 26 settembre 2018
drcucco pubblicato 24 settembre 2018

In qualità di Commissario Liquidatore di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, ho ottenuto dall'Autorità dui Vigilanza autorizzazione a vendere un terreno

L'autorizzazione raccomanda al commissario di redigere il regolamento di gara avendo rispetto degli "artt. 570 e seguenti del cpc, ad eccezione dell'art 572"

Redatto il regolamento, per mero errore materiale scrivo "in caso di pari offerte si procederà a gara..."

Alla apertura delle buste risultano due offerenti sul medesimo lotto : il primo ad euro 6000 ed il secondo ad euro 7.000

l'offerente della somma piu alta pretende l'aggiudicazione senza gara in virtù della dicitura "pari" di cui sopra. Io mi sono riservato di esprimermi in attesa di parere del Ministero vigilante

Cosa ne pensate ? il mio parere è che il 573 IMPONGA di procedere a gara "in ogni caso" quindi sarei orientato a sciogliere la risercva convocando a gara i due "contendenti"

inexecutivis pubblicato 26 settembre 2018

La soluzione da lei prospettata ci sembra da preferirsi sia per ragioni di sistema che per i contenuti dell'autorizzazione.

Partendo da quest'ultima, osserviamo che essa esclude non già l'applicazione dell'art. 573 c.p.c. (e dunque il ricorso all'istituto della gara tra gli offerenti), bensì il solo art. 572, evidentemente sulla scorta della considerazione (che comunque a nostro avviso andava meglio precisata poiché il tema può riproporsi anche all'interno della disciplina dettata dall'art. 573) per cui in sede concorsuale non trova applicazione (almeno secondo una parte delle opinioni che si sono espresse sul tema) la disciplina dell'offerta minima, e ciò in ragione del fatto che essa è indissolubilmente legata all'istituto dell'assegnazione, il quale nelle vendite concorsuali non ha spazio applicativo, salvo che in casi del tutto circoscritti (cfr., in proposito, Tribunale di Larino 10 novembre 2016).

Dal punto di vista sistematico, invece, la soluzione da lei patrocinata ci sembra del tutto condivisibile in ragione del principio di governo di tutte le vendite esecutive (siano esse individuali o concorsuali) secondo cui esse devono tendere a massimizzare il ricavato obiettivo ancillare rispetto alla tutela del superiore interesse del ceto creditorio.

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