inexecutivis
pubblicato
23 maggio 2018
Rispondiamo alla domanda osservando che a nostro avviso in linea di principio non vi sono ragioni per ritenere che, dopo l'aggiudicazione, possa essere disposta una interazione dell'elaborato peritale, a meno che non ricorra una ipotesi di aliud pro alio tempestivamente eccepita dall'aggiudicatario nei termini di cui all'art. 617 cpc (come chiarito da cass. 02/04/2014, n. 7708, 29/01/2016, n. 1669), anche se in passato si era sostenuto (con la sentenza n. 4378 del 20 marzo 2012 che mentre i soggetti del processo esecutivo, diversi dall’aggiudicatario, possono fare valere la diversità del bene venduto rispetto a quello staggìto soltanto con una (tempestiva) opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento di aggiudicazione e gli atti successivi e conseguenti, l’acquirente ha a disposizione gli stessi strumenti di tutela azionabili in caso di vendita volontaria.