Il quesito è interessante poichè in effetti v’è da chiedersi se sia inefficace l’offerta che preveda un termine per il versamento del saldo del prezzo superiore a quello previsto dall’art. 569, comma terzo c.p.c. (120 giorni) o a quello indicato nell’ordinanza di vendita.
A nostro avviso per rispondere alla domanda occorre muovere dalla combinata lettura del primo e secondo comma dell’art. 571 c.p.c.
Infatti, mentre il primo comma detta i contenuti dell’offerta, prevedendo che l’offerente debba indicare, tra l’altro, il prezzo, il tempo, il modo di versamento del saldo del prezzo “e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta”, il secondo tipizza le cause di inefficacia della stessa, senza ricomprendervi il caso in cui l’offerente abbia dichiarato di voler versare il saldo in un termine superiore a quello indicato nell’ordinanza di vendita.
Sulla scorta del dato normativo appena richiamato è da ritenere che l’offerta di acquisto che preveda un termine per il versamento del saldo prezzo superiore a quello indicato dalla legge (o dall’ordinanza del ge) non sia inefficace, e tuttavia non consenta all’offerente di beneficiare del più lungo termine indicato nell’offerta.
Ciò in quanto, da un lato l’offerta non può essere considerata inefficace, in ragione della tipicità delle cause di esclusione, siccome indicate dall’art. 571, comma secondo, c.p.c. Dall’altro, l’offerente non può autodeterminare il termine del versamento del saldo prezzo, posticipandolo rispetto alla previsione legale o a quella contenuta nell’ordinanza di vendita (poiché questo si risolverebbe nella possibilità di modificare, in peius, le condizioni di vendita).
Ergo, l’unica alternativa praticabile è quella di operare una riduzione ex lege del termine.
Del resto, la previsione di cui all’art. 571, comma secondo, c.p.c., nel consentire all’offerente di indicare il termine per il versamento del saldo del prezzo, ha la funzione di riconoscergli la possibilità di rendere più appetibile l’offerta, e quindi preferibile alle altre nel caso di pluralità di offerte tutte uguali tra loro, non certamente quella di incidere sulla disciplina della vendita.
Detto questo, non ignoriamo il fatto che la opposta opinione ha (cioè quella di ritenere invalida l'offerta) ha comunque un valido fondamento, poichè riposa nella previsione di cui all'art. 569 c.p.c.