Decadenza aggiudicazione per inserimento termine pagamento oltre 120 giorni

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zenahari@gmail.com pubblicato 10 ottobre 2021

Buongiorno,

mi sono aggiudicata in asta un immobile, unica partecipante del 05/10/2021 con saldo del prezzo a 120 giorni. Nella compilazione termine pagamento ho inserito 04/02/2022, in effetti i 120 giorni sarebbe il 02/02/2022. l'aggiudicazione è nullo ?? grazie

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robertomartignone pubblicato 10 ottobre 2021

Provi a sentire il delegato se pagando a breve sana la situazione , perchè in teoria sarebbe nulla l ' aggiudicazione , essendo tali termini perentori .

maurolazzerini pubblicato 10 ottobre 2021

Il delegato dovrebbe accettare un sollecito pagamento dell'aggiudicatario, nell'interesse della procedura.

Avrebbe dovuto controllare in fase di valutazione delle offerte prima dell'asta ed eventualmente segnalare il refuso, se non addirittura escludere l'offerta...

robertomartignone pubblicato 10 ottobre 2021

Domanda : dispone del verbale di aggiudicazione ? 

inexecutivis pubblicato 16 ottobre 2021

Il quesito è interessante poichè in effetti v’è da chiedersi se sia inefficace l’offerta che preveda un termine per il versamento del saldo del prezzo superiore a quello previsto dall’art. 569, comma terzo c.p.c. (120 giorni) o a quello indicato nell’ordinanza di vendita.

A nostro avviso per rispondere alla domanda occorre muovere dalla combinata lettura del primo e secondo comma dell’art. 571 c.p.c.

Infatti, mentre il primo comma detta i contenuti dell’offerta, prevedendo che l’offerente debba indicare, tra l’altro, il prezzo, il tempo, il modo di versamento del saldo del prezzo “e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta”, il secondo tipizza le cause di inefficacia della stessa, senza ricomprendervi il caso in cui l’offerente abbia dichiarato di voler versare il saldo in un termine superiore a quello indicato nell’ordinanza di vendita.

Sulla scorta del dato normativo appena richiamato è da ritenere che l’offerta di acquisto che preveda un termine per il versamento del saldo prezzo superiore a quello indicato dalla legge (o dall’ordinanza del ge) non sia inefficace, e tuttavia non consenta all’offerente di beneficiare del più lungo termine indicato nell’offerta.

Ciò in quanto, da un lato l’offerta non può essere considerata inefficace, in ragione della tipicità delle cause di esclusione, siccome indicate dall’art. 571, comma secondo, c.p.c. Dall’altro, l’offerente non può autodeterminare il termine del versamento del saldo prezzo, posticipandolo rispetto alla previsione legale o a quella contenuta nell’ordinanza di vendita (poiché questo si risolverebbe nella possibilità di modificare, in peius, le condizioni di vendita).

Ergo, l’unica alternativa praticabile è quella di operare una riduzione ex lege del termine.

Del resto, la previsione di cui all’art. 571, comma secondo, c.p.c., nel consentire all’offerente di indicare il termine per il versamento del saldo del prezzo, ha la funzione di riconoscergli la possibilità di rendere più appetibile l’offerta, e quindi preferibile alle altre nel caso di pluralità di offerte tutte uguali tra loro, non certamente quella di incidere sulla disciplina della vendita.

Detto questo, non ignoriamo il fatto che la opposta opinione ha (cioè quella di ritenere invalida l'offerta) ha comunque un valido fondamento, poichè riposa nella previsione di cui all'art. 569 c.p.c.

zenahari@gmail.com pubblicato 16 ottobre 2021

Il delegato mi ha inviato un documento: "Adempimenti dell'acquirente al versamento del saldo prezzo di aggiudicazione dell'immobile" ovviamente la data di 2 febbraio. Cmq visto che l'offerta doveva essere NON PARTECIPABILE, quidi per un vizio di forma, procedura o quant'altro, tutti atti potrebbero essere nuli ! per me il delegato ha sbagliato ed io non voglio giudicarmi con nessuno. che ne dite ? grazie

zenahari@gmail.com pubblicato 21 ottobre 2021

Gentillissmi, grazie per i chiarimenti

Nell'avviso di vendita c'è scritto: "il termine per il relativo pagamento che non potrà comunque essere superiore a centoventi (120) giorni dalla data di aggiudicazione ..." , mi è stato aggiudicato l'immobile con termine pagamento, saldo il 02/02/2022. Tramite PEC, ho segnalato al delegato alla vendita l'inefficacia dell'offerta quindi non partecipabile ed ho richiesto la restituzione della cauzione.

A mio avviso è ovvio che è stato un errore suo, affrettarsi accogliere l'offerta.

Il delegato a relazionato con il Giudice che a fissato la comparizione delle parti !!!!

 

Sinceramente non capisco perché il giudice vuole sentirci in quanto si evince chiaramente dall'avviso di vendita, che l'offerta doveva essere riffiutata in quanto ho indicando termine pagamento 122 giorni.

Cosa fare per far decadere l'aggiudicazione ? grazie

robertomartignone pubblicato 21 ottobre 2021

Non capisco si vuole ritirare ? A questo punto potrebbe perdere la cauzione , mi pare che il delegato Le abbia fatto un favore ..avrebbe dovuto fare il saldo e aspettare il decreto di trasferimento , ritengo che addirittura potrebbe essere considerato come inadempiente con tutte le problematiche del caso . Aspetti il parere dell ' esperto del forum .

inexecutivis pubblicato 24 ottobre 2021

Ci parec orretta la decisione del giudice di fissare l'udianza, e non crediamo che lei abbia titolo per rivendicare che la sua offerta dovrebbe essere annullata. infatti a norma dell'art. 100 cpc per proporre una domanda o resistere ad essa occorre avere un "interesse" ad agire, e l'offerente non ha alcun serio interesse ad ottenere un provvedimento di invalidazione della sua offerta.

zenahari@gmail.com pubblicato 29 ottobre 2021

scusate, io ho indicato senza dubio il 4/02/2022 termine pagamento, quindi 122 gg in quanto prima non ho la disponibilità. il delegato mi ha decurtato 2 giorni da se ! c'è qualche articolo che gli consente ? Cosa devo fare per far decadere l'aggiudicazione ? grazie

robertomartignone pubblicato 29 ottobre 2021

 Le ha risposto ampiamente l ' esperto del forum  : Lei non può far decadere l ' aggiudicazione e non ne ha titolo al massimo verrà considerarta inadempiente con tutte le problematiche del caso .

zenahari@gmail.com pubblicato 29 ottobre 2021

scusate se insisto, quindi nel inserimento telematico senza incanto alla voce termine pagamento se uno indica per esempio 130 giorni è lo stesso ??? l'offerta valida ???? grazie

zenahari@gmail.com pubblicato 29 ottobre 2021

allora a cosa serve l'avviso di vendita dove è riportato: "l'indicazione del prezo ...., a pena di inefficacia dell'offerta, .... e il termine per il relativo pagamento che non potrà comunque essere superiore a 120 gg..." ??? grazie

robertomartignone pubblicato 30 ottobre 2021

Ma Lei vuole comprare il bene o no ? e se no perchè ha partecipato all ' asta ? 

zenahari@gmail.com pubblicato 30 ottobre 2021

Mi scusi questa sarebbe una risposta ??? Non capisco perché mette in dubbio... certo che se potevo saldare prima non ero qui a scrivere. ho questo tipo di problema e ho chiesto come si può risolvere. Grazie a chi mi risponderà.

robertomartignone pubblicato 30 ottobre 2021

Non si capisce cosa scrive , quindi ha partecipato ad un ' asta ha dato cauzione e non ha la " scorta " per saldare l ' aggiudicazione ? Sarebbe questo il problema ? In tal caso chieda a una banca per un finanziamento un mutuo ora dopo l ' asta non è possibile , nel contempo chieda al Giudice se sia possibile allungare i tempi del saldo , anche se raramente a volte è possibile .

inexecutivis pubblicato 02 novembre 2021

Premesso che l'offerente non potrebbe ragionevolmente chiedere che la propria offerta sia invalidata (al limite è il giudice che si determina in tal senso o altri soggetti interessati) perchè egli ha un interesse opposto a questo, osserviamo che probabilmente per comprendere itermini della questione occorre muovere dalla combinata lettura del primo e secondo comma dell’art. 571 c.p.c..

Infatti, mentre il primo comma detta i contenuti dell’offerta, prevedendo che l’offerente debba indicare, tra l’altro, il prezzo, il tempo, il modo di versamento del saldo del prezzo “ e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta”, il secondo tipizza le cause di inefficacia della stessa, senza ricomprendervi il caso in cui l’offerente abbia dichiarato di voler versare il saldo in un termine superiore a quello indicato nell’ordinanza di vendita.

Sulla scorta del dato normativo appena richiamato riteniamo che l’offerta di acquisto che preveda un termine per il versamento del saldo prezzo superiore a quello indicato dalla legge (o dall’ordinanza del ge) non sia inefficace, e tuttavia non consenta all’offerente di beneficiare del più lungo termine indicato nell’offerta.

Ciò in quanto, da un lato l’offerta non può essere considerata inefficace, in ragione della tipicità delle cause di esclusione, siccome indicate dall’art. 571, comma secondo, c.p.c.. Dall’altro, l’offerente non può autodeterminare il termine del versamento del saldo prezzo, posticipandolo rispetto alla previsione legale o a quella contenuta nell’ordinanza di vendita (poiché questo si risolverebbe nella possibilità di modificare, in peius, le condizioni di vendita).

Ergo, l’unica alternativa praticabile è quella di operare una riduzione ex lege del termine.

Del resto, la previsione di cui all’art. 571, comma secondo, c.p.c., nel consentire all’offerente di indicare il termine per il versamento del saldo del prezzo, ha la funzione di riconoscergli la possibilità di rendere più appetibile l’offerta, e quindi preferibile alle altre nel caso di pluralità di offerte tutte uguali tra loro, non certamente quella di incidere sulla disciplina della vendita.

Quindi, in definitiva, riteniamo che l’indicazione di un termine superiore a quello previsto dall’ordinanza di vendita non costituisca causa di esclusione dell’offerta, determinando una automatica conversione di quel termine, allineandolo a quello indicato nell’ordinanza di vendita.

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