In ordine al versamento rateale del saldo, osserviamo che questa possibilità è stata introdotta dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132.
In particolare, ’’art. 13, co. 1, lett. p. n. 2 del citato decreto, nel riscrivere il terzo comma dell’art. 569 c.p.c. ha previsto che “Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi”.
La locuzione “giustificati motivi” è stata oggetto di discussione.
Secondo una prima tesi i giustificati motivi sono quelli addotti dallo stesso offerente e dunque attengono alla sfera personale di quest’ultimo, con la conseguenza che l’ordinanza di vendita dovrà limitarsi a prevedere questa possibilità, e che i giustificati motivi dell’offerente che intenda versare il saldo prezzo a rate saranno valutati dal Giudice all’esito dell’aggiudicazione e prima del versamento del saldo prezzo.
Altra opinione, a nostro avviso maggiormente condivisibile, sostiene che i giustificati motivi attengono non alla persona dell’offerente ma alla realtà socioeconomica in cui si svolge la vendita, ovvero ancora all’ingente valore dell’immobile; ergo, gli stessi devono essere valutati a monte in sede di adozione dell’ordinanza di vendita per decidere in quel momento se riconoscere o meno il beneficio.
A nostro avviso, dunque, il versamento rateale del saldo prezzo è ammissibile se esso è previsto a monte nell’ordinanza di vendita, dovendosi ritenersi escluso nel caso contrario.
Ovviamente si tratta di una nostra interpretazione, e nulla esclude che il Giudice, per ragioni di opportunità, possa accogliere una istanza di versamento rateale del prezzo pur non avendolo previsto ab origine.
Fatta questa premessa, osserviamo che, sul versante operativo, il pagamento non può comunque avvenire in un termine superiore a 12 mesi decorrenti dall’aggiudicazione.
Si aggiunga ancora che all’acquirente non è consentita, nel frattempo, l’immissione in possesso del bene, a meno che, ai sensi del nuovo art. 574 c.p.c., presti (ovviamente sostenendone i costi) una fideiussione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata a favore della procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell’immobile entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di decadenza dell’aggiudicatario e del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all’immobile.
Va infine considerato che, in base al nuovo disposto dell’art. 587 c.p.c., la disciplina della decadenza dell’aggiudicatario per omesso versamento del saldo prezzo nel termine stabilito nell’ordinanza di vendita si applica anche nel caso di omesso versamento anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine con perdita a titolo di multa anche delle rate già versate.
Ad ogni buon conto, le accortezze ipotizzate nella compilazione della domanda sono corrette.