Info costi Vendita telematica

  • 87 Viste
  • Ultimo messaggio 01 dicembre 2018
susanna.sci pubblicato 28 novembre 2018

Salve, nei nuovi avvisi di Asta Telematica sono posti a carico dell'aggiudicatario gli "onorari d'asta" calcolati sul valore di vendita (x es. 3% su 140.000€ ben 5.124€ iva incl.). Perchè sono previsti questi costi a carico di chi acquista e non a carico del creditore procedente?

inexecutivis pubblicato 01 dicembre 2018

Nel disciplinare la vendita telematica sia il codice che il decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2015 (adottato in esecuzione dell'art. 161 ter disp. att. c.p.c.) non disciplinano il soggetto sul quale gravano i costi della vendita (primo fra tutti quello per il compenso dovuto al gestore della vendita telematica).

Un criterio di orientamento potrebbe derivare dall'art. D.M. Giustizia 15 ottobre 2015, n. 227, che nel prevedere che siano posti a carico dell’aggiudicatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà e delle le relative spese generali, nonché le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale, implicitamente pone a carico della massa le spese di cancellazione delle formalità pregiudizievoli.

Peraltro, si tratta di un principio che la giurisprudenza (formatasi in verità in un momento anteriore all’entrata in vigore della norma citata) ha ritenuto non inderogabile, affermando che “In tema di vendita forzata, il giudice dell'esecuzione (o quello delegato al fallimento) può, con proprio provvedimento, porre le spese per la cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito a carico dell'aggiudicatario, anziché a carico del debitore (o della massa fallimentare), come disposto dagli artt. 2878 cod. civ. e 586 cod. proc. civ. (nonché 105 della legge fall.), poiché il principio dell'obbligo del pagamento delle spese predette a carico del debitore (o della massa fallimentare) non può dirsi inderogabile, non essendo tale inderogabilità sancita da alcuna norma di legge, e non avendo esso ad oggetto situazioni soggettive indisponibili”. (Cass. n. 10909 del 25.7.2002).

Riteniamo allora che gli stessi argomenti possano guidare nella individuazione del soggetto sul quale gravano le spese della vendita telematica, sicché se nulla si dice in proposito nell'ordinanza di vendita esse dovranno essere collocate a carico della procedura.

Diversamente, esse dovranno essere imputate al soggetto individuato dal giudice dell'esecuzione.

Close