Indennità per la perdita di avviamento commerciale, spese di manutenzione straordinaria

  • 1,5K Viste
  • Ultimo messaggio 03 agosto 2017
  • Argomento risolto
miriamzanoli pubblicato 19 luglio 2017

Buongiorno,

due Società (una in qualità di proprietaria di un immobile e una in qualità di conduttrice), sono parti di un contratto di locazione ad uso commerciale con contatto diretto con il pubblico, regolarmente trascritto.

La trascrizione del contratto è anteriore al pignoramento del bene.

Dopo il pignoramento la proprietaria resta custode per circa un anno.

Mentre la procedura esecutiva è in corso e senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, però, le due Società sottoscrivono (e registrano) un altro contratto.

A questo punto, su istanza del creditore viene nominato un custode giudiziario.

La tesi che quest'ultimo contratto contiene solo modifiche delle originarie pattuizioni, viene esposta in udienza ex art. 569 c.p.c. dalla conduttrice (costituitasi telematicamente quale terzo avente interesse).

Il giudice dell'esecuzione emette comunque l'ordine di liberazione ex 560 terzo comma c.p.c., esonerando temporaneamente dalla relativa notifica il custode.

Si crea dunque l'occasione per proporre un accordo transattivo con la procedura, alternativo all'opposizione ex art. 617 c.p.c. secondo comma (il cui termine non ha ancora preso a decorrere), ma il presupposto è il riconoscimento di una occupazione sine titulo.

Come può influire questo riconoscimento sul diritto della conduttrice a percepire l'indennità per perdità di avviamento ex art. 34 L. 392/78 ?

Le fatture per le spese di manutenzione straordinaria del bene sostenute dopo il pignoramento dalla conduttrice, convinta di poterle compensare con i canoni o di ottenerne il rimborso, vanno trasmesse al perito stimatore in copia autentica o tramite copie semplice accompagante dalla copia autentica delle scritture contabili ?

Dette spese godono del privilegio ex art. 2770 c.c. ?

Vi ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti.

Miriam Zanoli

 

  

 

 

 

 

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 20 luglio 2017

 Cerchiamo di rispondere ai quesiti formulati andando con ordine.

In primo luogo, a prescindere dalla natura (novativa o meno) del secondo contratto, riteniamo che esso non sia opponibile alla procedura.

Invero, ai sensi dell’art. 560, ultimo comma, c.p.c., le attività di amministrazione e gestione del compendio pignorato devono essere preventivamente autorizzate dal Giudice dell’esecuzione.

Non ignoriamo, con riferimento a questa norma, il dibattito dottrinario che ruota intorno alla presunta esistenza di atti conservativi e gestori “minimi”, che il custode sarebbe legittimato a porre in essere a prescindere dall’autorizzazione del Giudice dell’esecuzione, e che troverebbero la loro giustificazione nel fatto di essere strettamente connaturali alla responsabilità del custode medesimo, per cui, si dice, se il custode risponde della “custodia”, deve essergli riconosciuta la possibilità di compiere, senza previa autorizzazione, quelli atti funzionali ad impedire azioni di responsabilità intraprese nei suoi confronti.

Ciononostante, siamo convinti che da questi poteri gestori “minimi” rimanga esclusa l’attività indicata nella domanda (stipula o modifica del contratto di locazione), poiché le preoccupazioni del legislatore rispetto alla locazione sono tali da averla espressamente assoggettata ad autorizzazione, a norma dell’art. 560, comma secondo, c.p.c.

Dunque, se di indennità ex art. 34 l. 392/1978 si intende discorrere, lo si può fare solo con riferimento al contratto di locazione stipulato in data antecedente al pignoramento, sempre che questo sia opponibile alla procedura per non essere a canone “vile”, così come previsto dall’art. 2923 c.c.

Detto questo, l’accertamento (o il riconoscimento) di una situazione di occupazione sine titulo non consente l’applicazione del citato art. 34. Invero, se si parla di occupazione non titolata, vuol dire che l’eventuale “titolo” non è opponibile alla procedura, e dunque il conduttore non può vantare nei confronti della stessa i diritti che da esso promanano.

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle fatture al perito, non è necessaria la copia autentica, a meno che il perito non contesti l’autenticità delle stesse.

 

Infine, le relative spese di manutenzione straordinaria, ove effettivamente ritenute funzionali alla conservazione del bene (accertamento che tuttavia dovrà compiersi in concreto) godono del privilegio di cui all’art. 2770 c.c.

miriamzanoli pubblicato 21 luglio 2017

Buonasera,

innanzitutto ringrazio per la tempestiva e puntuale risposta.

Ricollegandomi allo scenario già rappresentato chiederei alcuni chiarimenti.

All'esito delle Vostre argomentazioni, è logico concludere che la Società conduttrice è divenuta occupante non titolata nelle more della procedura esecutiva, avendo siglato un  contratto modificativo col locatore-esecutato, rimasto custode dopo il pignoramento dell'immobile per un certo periodo.

Se così è, tuttavia, risultano sostenute da un soggetto che all'epoca si riteneva conduttore, diverse spese straordinarie, poichè la proprietà era ormai priva di fondi e l'attività commerciale svolta nel bene rendeva indispensabile mentenerne efficienza e sicurezza.

Stanti questi presupposti e considerato che l'odierna occupante sine titulo non è parte della procedura esecutiva (dunque non può nè proporre istanze al giudice dell'esecuzione, nè verificare se nella relazione peritale e in quella del custode le citate spese vengono valorizzate), qual'è l'azione più efficace e rapida per ottenere il concreto accertamento della funzionalità delle spese in argomento alla conservazione del bene staggito, nonchè del loro carattere privilegiato ? 

Sarebbe utile e/o prudente per la (ex) conduttrice instaurare un giudizio contro la procedura in persona del custode (eventualmente ex art. 702 bis c.p.c.) al fine di muniirsi di titolo relativo alle spese in argomento grazie al quale intervenire poi nella procedura ?

Ringrazio in anticipo per il prezioso contributo che Vorrete dare nel rispondere agli uteriori quesiti da me posti.

Cordialmente, Miriam Zanoli 

 

 

 

inexecutivis pubblicato 25 luglio 2017

Come abbiamo osservato nella precedente risposta, il fatto che il secondo contratto sia intervenuto dopo il pignoramento lo rende inopponibile alla procedura, e dunque rimane in vita il primo contratto, che (stante quanto affermato nella domanda) dovrebbe essere opponibile alla procedura poiché anteriore al pignoramento (a meno che non sia successivo alla iscrizione ipotecaria vantata dal creditore procedente o da un creditore intervenuto).

Ciò detto, con riferimento alle spese di manutenzione straordinaria, la possibilità che la relativa azione possa essere intentata contro la procedura, nella persona del custode, è assai controversa.

Invero, secondo una diffusa opinione dottrinaria, la custodia non avrebbe soggettività giuridica, ed il custode non subentrerebbe nei rapporti giuridici che riguardano il bene pignorato, con la conseguenza che contro di lui non potrebbero essere intentate le relative azioni contrattuali.

Sulla scorta di questa premessa, la domanda di rimborso delle spese di straordinaria manutenzione andrebbe promossa contro il debitore esecutato, ed ottenuto il titolo giudiziale, e sulla scorta di esso, potrebbe essere spiegato intervento in seno alla procedura esecutiva.

 

A questo proposito osserviamo che ai sensi dell’art. 1577 c.c. il presupposto necessario affinché il conduttore possa chiedere ed ottenere il rimborso delle spese di manutenzione straordinaria è che le stesse siano urgenti e che contemporaneamente alla loro esecuzione il conduttore abbia dato avviso al locatore. 

miriamzanoli pubblicato 26 luglio 2017

Buongiorno,

ringrazio nuovamente per la risposta, rispetto alla quale mi farebbe piacere approfondire quanto segue.

Il creditore procedente ha agito in forza di un mutuo fondiario garantito da ipoteca trascritta prima del primo contratto di locazione ad uso commerciale.

L'appena menzionato contratto è stato comunque siglato in epoca antecedente al pignoramento.

Sulla scorta della puntualizzazione inserita tra parentesi nella Vostra ultima risposta, parrebbe doversi mettere in dubbio l'opponibilità alla procedura anche dell'originario contratto.

La recente Cassazione tuttavia, negando l'opponibilità del provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al creditore ipotecario anteriore, ha nel contempo chiarito che la locazione è tra quei diritti personali di godimento che resistono dinnanzi al diritto del creditore ipotecario (Cass. civ., sez. III, 20/04/2016, n. 7776).

Anche nella relazione del custode giudiziale redatta nel caso di specie (visionata su autorizzazione del giudice dell'esecuzione), soltanto la locazione stipulata dopo il pignoramento viene qualificata come non opponibile alla procedura.

Su queste basi, l'originario contratto di locazione, successivo all'iscrizione ipotecaria vantata dal creditore procedente, ma anteriore al pignoramento, può ritenersi pacificamente opponibile alla procedura oppure sussistono dubbi ? 

 

Passando al tema delle spese straordinarie occorre rimarcare che quelle effettuate dopo il pignoramento, pur carenti dell'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, hanno però svolto la funzione di conservare un bene, certamente ancora appartenente a parte locatrice, ma oggetto di una procedura esecutiva.

Secondo la dottrina, la legittimazione processuale (attiva e passiva) assunta dal custode a seguito della nomina, non deriva da una posizione di rappresentanza o di sostituzione processuale, bensi dall'essere rappresentante dell'ufficio pubblico di custodia, con compiti di conservazione e amministrazione del bene. 

Per questo, convenire il custode, nell'appena menzionata veste, in un giudizio volto ad ottenere il rimborso di spese straordinarie affrontate dal detentore di un immobile destinato alla vendita forzata, poteva avere il pregio di evitare eccezioni (ad esempio sul privilegio ex art. 2770 c.c.) nel successivo intervento in seno alla procedura esecutiva.

Ora, promuovendo come suggerito un giudizio contro il debitore esecutato per ottenere la sua condanna al rimborso delle spese in argomento, sarebbe utile notificare comunque l'atto introduttivo al custode, senza citarlo, al fine di dargli modo di intervenire volontariamente ?

Nell'attesa di leggerVi, porgo i miei migliori saluti.

Miriam Zanoli

 

 

inexecutivis pubblicato 01 agosto 2017

Conosciamo il precedente da lei correttamente richiamato, ma rispetto alle conclusioni raggiunte da Cass. 7776/2016 nutriamo qualche riserva.

In primo luogo osserviamo che il caso affrontato dalla sentenza non riguardava il rapporto tra locazione ed ipoteca, ma quello della opponibilità al creditore ipotecario del diritto di abitazione assegnato al coniuge in sede di separazione.

La corte, nel motivare (a nostro avviso del tutto correttamente e con ricchezza di argomentazioni) che questo rapporto deve essere disciplinato sulla scorta delle regole della trascrizione, ha aggiunto che l’assimilazione del diritto di assegnazione della casa coniugale ad un diritto personale di godimento non ne consentirebbe l’opponibilità.

Osserva, a questo proposito, che “Non tutti i diritti personali di godimento resistono dinanzi al prevalente diritto del creditore ipotecario, anzi, di regola vale il contrario (come è per il diritto del comodatario). Vi resiste la locazione, perché l'ordinamento consente che l'ipoteca si estenda ai frutti del bene, compresi i canoni di locazione (arg. ex art. 2811 cod. civ.), che quindi sono soggetti ad espropriazione ai sensi dell'art. 2808 cod. civ.. Pertanto, il contratto di locazione sopravvenuto all'iscrizione d'ipoteca non pregiudica il creditore ipotecario poiché non priva il bene del valore d'uso e ne consente la vendita come bene produttivo di reddito; tanto ciò è vero che quando invece questo non sia possibile -come nell'ipotesi prevista dall'art. 2643 n. 9 e dagli ultimi due comma dell'art. 2812 cod. civ. (cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti non scaduti)- è lo stesso legislatore a prevedere che il diritto del conduttore, che superi determinati limiti temporali, debba essere trascritto e che l'iscrizione ipotecaria prevalga sul diritto del conduttore non trascritto o trascritto successivamente”.

A queste osservazioni ci permettiamo sommessamente di replicare che a nostro avviso la opponibilità della locazione al creditore ipotecario (e dunque all’aggiudicatario) non può farsi discendere (semplicemente) dal fatto che l’ipoteca si estende ai frutti e del fatto che la locazione non priva il bene del valore d'uso e ne consente la vendita come bene produttivo di reddito.

Il pignoramento, infatti, si estende sempre ai frutti ex art. 2912 c.c., né si può trarre argomento in ordine alla opponibilità della locazione al creditore ipotecario dal fatto che l’art. 2923 regoli i rapporti tra aggiudicatario e pignoramento facendo riferimento solo a quest’ultimo, poiché le norme del capo secondo regolano esclusivamente i rapporti tra pignoramento e terzi, senza occuparsi dell’ipoteca.

Ancora, il regime di opponibilità non può farsi derivare dalla disciplina dell’art. 2812, poiché

L’art. 2812 c.c. tratta soltanto degli acquisti di diritti reali e delle cessioni e liberazioni di pigioni e fitti, ma non si occupa di altri diritti personali di godimento.

Segnaliamo, peraltro, che in senso favorevole alla inopponibilità della locazione al creditore ipotecario si è pronunciato Trib. Salerno, 30.5.2017.

La questione, peraltro, anche in dottrina non è pacifica. Si esprimono nel senso della opponibilità della locazione GENTILE, TAMBURRINO, MAIORCA. Propendono invece per la tesi della inopponibilità GORLA – ZANELLI, e RUBINO.

 

Quanto alla legittimazione (passiva) del custode, riteniamo che, proprio sulla scorta delel considerazioni formulate nell’ultima domanda, la stessa è forse ipotizzabile (a nostro avviso) solo se le spese sostenute siano state effettivamente funzionali alla custodia, nei termini in cui si è pronunciata la Corte di Cassazione (sebbene la vicenda fosse del tutto diversa da quella prospettata nella domanda) la quale ha osservato che attengo alla custodia le spese “materiali che siano indissolubilmente finalizzate al mantenimento dell'immobile pignorato in fisica e giuridica esistenza”, escludendo invece “quelle spese che non abbiano un'immediata funzione conservativa della stessa integrità del bene pignorato e, quindi, le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria dell'immobile, così come gli oneri di gestione condominiale” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12877 del 22/06/2016).

miriamzanoli pubblicato 01 agosto 2017

Buonasera,

Vi ringrazio ancora una volta per la gentile risposta. 

Avevo analizzato con estremo interesse la complessa e recente ordinanza del Dott. Alessandro Bracaccio del Tribunale di Salerno emessa in data 05/06/2017 (ritengo la stessa da Voi citata), seconda la quale "l'opponibilità della locazione al creditore ipotecario è configurabile soltanto laddove il relativo contratto preesista alla costituzione della garanzia reale".

Avevo tuttavia notato con qualche perplessità che di fatto il Magistrato era giunto a tale conclusione soprattutto tramite l'estensione al diritto personale di godimento costituito dalla locazione, di statuizioni relative ai diritti reali sul bene staggito.

In ogni caso, prina di opporsi ad un ordine di liberazione eccependo l'esistenza di un contratto di locazione opponibile alla procedura, andrà spiegato alla conduttrice l'elevata alea determinata da pronunce giurisprudenziali, di merito e di legittimità, tutt'altro che univoche.

Tornando alla vicenda che mi occupa, deduco dal nostro confronto che le spese straordinarie affrontate dalla Società mentre si riteneva legittima conduttrice andranno ora chieste alla Società locatrice-proprietaria tramite il rito locatizio, necessariamente preceduto da un tentativo di mediazione.

In questultimo ambito credo che nulla osti, anzi potrebbe essere provvidenziale, all'allargamento dell'invito a partecipare al Custode giudiziario, che potrà partecipare previa autorizzazione del Giudice dell'esecuzione.

Sempre nel corso della mediazione potrà richiedersi una valutazione tecnica che consenta di individuare quali delle spese de quo possano ritenersi "indissolubilmente finalizzate al mentenimento dell'immobile pignorato in fisica e giuridica esistenza".

In caso di insuccesso del tentativo di mediazione, stante l'ulteriore dibattito sull'utilizzabilità o meno del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. nell'ambito delle cotroversie da trattare con rito locatizio, opterei semplicemente per quest'ultimo anche tenuto conto della necessità di svolgere accertamenti tecnici sulla natura delle spese e per quantificare i danni derivanti alla conduttrice a causa della condotta della locatrice.

Segnalo comunque ai Colleghi avvocati la grande utilità derivante dall'aver depositato telematicamente nella procedura esecutiva immobiliare una costituzione nell'interesse del terzo conduttore, dove spiegavo e documentavo la posizione di quest'ultimo.

Il Giudice dell'esecuzione mi ha autorizzata a visualizzare temporaneamente  il fascicolo telematico ed ho in tal modo facilmente accertato che il Creditore procedente agiva in forza di un mutuo fondiario garantito da ipoteca iscritta prima del contratto di locazione originario.

Mi è inoltre stato permesso di partecipare all'udienza ex art. 569 c.p.c. e di interloquire con il Giudice, captando il suo orientamento.

Trovo che questo innovativo atteggiamento ben rispecchi quanto auspicato dal Prof. Giuseppe Olivieri nel suo contributo dedicato all'ordine di liberazione e possa costituire un virtuoso precedente.

Naturalemente Vi sono davvero grata per questo scambio di vedute fin qui avuto.

Resto in attesa di leggerVi, ove riteniate appropriato commentare quanto sopra illustrato.

I miei migliori saluti.

Miriam Zanoli 

 

 

 

 

 

 

 

inexecutivis pubblicato 03 agosto 2017

.

inexecutivis pubblicato 03 agosto 2017

La sentenza da lei citata è la stessa a cui noi abbiamo fatto riferimento, e le obiezioni da lei mosse sono assolutamente condivisibili.

La questione a nostro avviso non è di facile soluzione.

Non è un caso infatti che la dottrina più autorevole sia divisa sul punto (si esprimono nel senso della opponibilità della locazione CHINALE, GENTILE, TAMBURRINO, MAIORCA; propendono invece per la tesi della inopponibilità GORLA – ZANELLI, e RUBINO).

Cass. 7776/2016 così motiva l’opponibilità della locazione all’ipoteca: “Non tutti i diritti personali di godimento resistono dinanzi al prevalente diritto del creditore ipotecario, anzi, di regola vale il contrario (come è per il diritto del comodatario). Vi resiste la locazione, perché l'ordinamento consente che l'ipoteca si estenda ai frutti del bene, compresi i canoni di locazione (arg. ex art. 2811 cod. civ.), che quindi sono soggetti ad espropriazione ai sensi dell'art. 2808 cod. civ.. Pertanto, il contratto di locazione sopravvenuto all'iscrizione d'ipoteca non pregiudica il creditore ipotecario poiché non priva il bene del valore d'uso e ne consente la vendita come bene produttivo di reddito; tanto ciò è vero che quando invece questo non sia possibile -come nell'ipotesi prevista dall'art. 2643 n. 9 e dagli ultimi due comma dell'art. 2812 cod. civ. (cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti non scaduti)- è lo stesso legislatore a prevedere che il diritto del conduttore, che superi determinati limiti temporali, debba essere trascritto e che l'iscrizione ipotecaria prevalga sul diritto del conduttore non trascritto o trascritto successivamente”.

La corte, nella sostanza, svolge il seguente ragionamento: la locazione non pregiudica perché assicura un quid all’aggiudicatario, id est l’equivalente monetario del godimento.

Secondo noi tuttavia occorre muovere da una premessa: quali sono gli interessi che occorre bilanciare?

In primo luogo quello del creditore ipotecario a mantenere integra la garanzia, il quale potrebbe avere interesse a pignorare un bene libero, oppure un bene locato se la locazione (oltre a produrre frutti e dunque aumentare l’attivo ripartibile) incrementa l’appetibilità del bene per via del vantaggioso canone.

In secondo luogo esiste l’interesse dell’aggiudicatario, il quale potrebbe avere: o un interesse a conseguire il bene libero, oppure l’interesse a mantenere in vita la locazione, perché conveniente forma di rendita. Quest’ultimo interesse può essere sempre perseguito rinunciando a far valere l’eventuale inopponibilità della locazione nei suoi confronti.

In terzo luogo esiste l’interesse del debitore a disporre, mediante la stipula di un contratto di locazione, del bene ipotecato.

Infine viene in considerazione l’interesse del conduttore a permanere nell’immobile, pur sapendo che esso è ipotecato e/o pignorato.

Orbene, non ci sembra che la composizione di questi interessi, potenzialmente contrastanti, si rinvenga all’interno del codice: non nell’art. 2923 (che si riferisce al pignoramento), e non nell’art. 1599 c.c., che disciplina i trasferimenti negoziali. In queste due norme la regolazione dei rapporti tra conduttore ed acquirente/aggiudicatario, trova una sistemazione coerente, nel senso che la data certa anteriore, (alla vendita o al pignoramento, salvo il caso della detenzione anteriore) attribuisce prevalenza al conduttore.

Si osservi che in questi casi, tra il diritto del conduttore e quello dell’acquirente/aggiudicatario prevale quest’ultimo, poiché mentre (attraverso il requisito della data certa) l’acquirente/aggiudicatario è in grado di sapere se acquista un bene libero, il conduttore non gode di equipollenti strumenti di informazione perché sia nel caso della vendita che in quello del pignoramento non viene in considerazione la data della trascrizione ma quello della notifica del pignoramento, (poiché per il debitore la notifica è costitutiva del vincolo di indisponibilità) o della stipula del contratto di vendita.

Anche il diritto del creditore risulta prevalente rispetto a quello del conduttore. Infatti, nel momento in cui esegue il pignoramento è posto nelle condizioni di sapere se sottoporrà ad esecuzione un bene libero oppure gravato da una locazione opponibile alla procedura.

Orbene, dalla ricostruzione appena svolta si ricava il dato per cui l’unico interesse pregiudicato da queste interrelazioni è quello del conduttore, che è sempre recessivo rispetto a quello dell’acquirente, del creditore e dell’aggiudicatario.

La stessa prevalenza del diritto del creditore (qui rispetto a quello del titolare del diritto reale minore) si registra, a ben vedere, anche nell’art. 2812 c.c. Qui, infatti, sebbene il titolare del diritto reale che si estingue con il pignoramento può far valere le sue ragioni sul ricavato, ciò non può avvenire in danno del creditore ipotecario, che ha diritto di soddisfarsi per primo, con la conseguenza che, in caso di incapienza, il titolare del diritto reale minore costituito dopo l’iscrizione ipotecario rimane pregiudicato.

Se così è, e nel silenzio del quadro normativo, l’analogia iuris dovrebbe condurre a regolare il rapporto tra creditore ipotecario e conduttore negli stessi termini in cui è disciplinato il rapporto tra creditore e conduttore nell’art. 2923 c.c., con la conseguenza che il contratto di locazione inopponibile avente data certa successiva all’iscrizione dell’ipoteca dovrebbe inopponibile a quest’ultima.

 

L’osservazione contenuta nella sentenza n. 7776/2016 per cui “il contratto di locazione sopravvenuto all'iscrizione d'ipoteca non pregiudica il creditore ipotecario poiché non priva il bene del valore d'uso e ne consente la vendita come bene produttivo di reddito” pur astrattamente condivisibile non pare convincente nella misura in cui espone comunque il creditore ipotecario alle determinazioni volitive del debitore (il cui interesse, come si è visto, è sempre recessivo nei rapporti con il rimo), il qual potrebbe stipulare, (magari con un conduttore compiacente) un contratto che, senza incorrere nella tagliola del canone vile, contenga tuttavia un canone e clausole contrattuali tali da non renderne appetibile il subentro, e dunque scoraggiare potenziali acquirenti, così “annacquando” la funzione della garanzia ipotecaria, conducendo potenzialmente la procedura esecutiva nel baratro dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c.

Close