inexecutivis
pubblicato
23 settembre 2017
Da quanto ci pare di comprendere, nella perizia mancano due particelle.
Se così è, potrebbe porsi il problema di corretta determinazione del prezzo base, la quale legittima una opposizione agli atti esecutivi da parte del debitore esecutato (che può essere proposta nel termine ultimo di 20 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza di vendita, ove pronunciata fuori udienza a scioglimento di riserva).
Altra questione potrebbe avere riguardo alla individuazione di ciò che è stato posto in vendita.
A questo fine occorre analizzare l'avviso di vendita (che i sensi dell'arte. 570 c.p.c. deve contenere l'indicazione “degli estremi previsti nell'articolo 555”, e cioè l'indicazione dei beni pignorati) per verificare se, al di là di quanto indicato nella perizia di stima, le particelle non ricompresi all'interno della medesima sono state comunque posti in vendita e dunque suscettibili di essere trasferiti in capo all'aggiudicatario.
Sempre a tal fine, occorre poi verificare l'ordinanza di vendita onde stabilire se, in base al suo tenore, sia possibile ricavare la corretta individuazione del bene posto in vendita, tenuto conto del fatto che i sensi dell'articolo 586 c.p.c. il decreto di trasferimento deve individuare il bene espropriato "ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita".