Inammissibilità domanda partecipazione asta

  • 750 Viste
  • Ultimo messaggio 12 agosto 2020
muttley pubblicato 29 luglio 2020

Salve Complimenti per le informazioni dettagliate, vorrei porre un quesito. Durante la visita a un immobile all'asta, in compagnia del Custode Giudiziario, l'esecutato ha dichiarato di aver partecipato all'asta precedente tramite un familiare, successivamente decaduto per non aver saldato. Nello stesso frangente ammetteva di voler partecipare nuovamente tramite lo stesso familiare alla successiva asta. Si configura una violazione delle norme? Si può chiedere al giudice di non ammettere la domanda del familiare? Grazie

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 02 agosto 2020

La partecipazione, in qualità di offerente, ai procedimenti di vendita che si celebrano in seno alle procedure esecutive concorsuali o individuali costituisce uno dei modi in cui si declina la libertà di iniziativa economica (art. 41, 1° comma, Cost.). La giurisprudenza ha ripetutamente scandito in proposito che l’offerta di acquisto del partecipante alla gara costitui[sce] il presupposto di natura negoziale dell’atto giurisdizionale di vendita” (Cass. 17 febbraio 1995, n. 1730), e che il trasferimento immobiliare in sede esecutiva si perfeziona con “l’incontro della volontà negoziale di una sola parte, cioè dell’acquirente, con una disposizione coattiva emessa dall’organo giurisdizionale che procede alla vendita”, contesto nel quale l’offerta di acquisto è “un atto giuridico unilaterale di natura privata” (Cass. 2 aprile 2014, n. 7708).

Questa forma di esercizio dell’autonomia negoziale non viene tuttavia riconosciuta a chicchessia. E così che essa è preclusa, in primis, al debitore esecutato . L’art. 571 c.p.c., è perentorio in proposito, stabilendo che “ognuno, tranne il debitore” può offrire; stessa previsione si rinviene (a proposito della vendita con incanto) nell’art. 579, il quale dispone che tutti, tranne il debitore, possono domandare di partecipare all’incanto.

La ratio del divieto è stata variamente qualificata in dottrina. Taluni ritengono che il debitore non possa presentare offerte di acquisto perché è proprio nei suoi confronti che si agisce; altri sostengono che l’impedimento si ancori al fatto che il debitore non può acquistare la cosa propria, oppure ancora che la partecipazione di costui alla vendita scoraggerebbe potenziali interessati e gli consentirebbe di liberarsi dall’obbligazione con mezzi diversi da quelli stabiliti dalla legge  Quale che sia la ricostruzione dogmatica della proibizione (che deve ritenersi estesa anche agli eredi del debitore, poiché essi subentrano nella stessa posizione giuridica del loro decuius, a meno che non abbiano rinunciato all’eredità) non muta il dato, pacifico, della sua natura eccezionale rispetto alla regola dell’autonomia negoziale, e dunque del divieto di applicazione analogica ex art. 14 prel. Da qui l’affermazione per cui l’art. 571 c.p.c. non interessa i parenti ed il coniuge del debitore esecutato, a meno che non si possa provare l’esistenza di un mandato ad acquistare (Cass. 23 luglio 1979, n. 4407).

Allo stesso modo, esso non opera per le persone giuridiche rispetto al pignoramento che affligga i beni del socio. A tale ultimo proposito si è osservato in giurisprudenza (ma con indicazioni di sistema idonee a riverberare i loro effetti al di là del decisum) che in tema di espropriazione forzata immobiliare, la previsione contenuta nell’art. 579 c.p.c. (che inibisce al debitore esecutato la legittimazione di fare offerte all’incanto), costituendo norma eccezionale rispetto alla regola generale stabilita dallo stesso art. 579, non può trovare applicazione analogica rispetto ad altri soggetti non considerati in detta norma, salvo che non ricorra un’ipotesi di interposizione fittizia o che si configuri, in caso di accordo fra debitore esecutato e terzo da lui incaricato di acquistare per suo conto l’immobile, un negozio in frode alla legge. Ne consegue che, a più forte ragione, la disposizione citata non è applicabile ove l’offerta provenga da una società di capitali, avuto riguardo alle complesse formalità di organizzazione e di attuazione che la caratterizzano, agli effetti che la pubblicità legale persegue e considerato che gli istituti dell’autonomia patrimoniale e della distinta personalità giuridica della società di capitali rispetto ai soci comportano la esclusione della riferibilità a costoro del patrimonio sociale, anche nell’i­potesi in cui uno dei soci possa essere considerato socio di larga maggioranza, e tali conclusioni si impongono ancor più quando manchi la dimostrazione della sussistenza di comportamenti suscettibili di essere qualificati come abuso della personalità giuridica. Così argomentando, è stata ritenuta legittima l’offerta formulata da una società con unico socio, diverso dal debitore, la quale era rappresentata dal debitore in qualità di amministratore, trattandosi di soggetto autonomo e distinto dai soci e dalle persone finanche rappresentative di essa (Cass. 16 maggio 2007, n. 11258).

Sulla scorta di questi argomenti siamo dell’avviso che l’offerta di acquisto per il tramite del familiare vada senz’altro esclusa. Aggiungiamo inoltre che esse potrebbe costituire altresì una ipotesi di turbativa d’asta.

muttley pubblicato 03 agosto 2020

Grazie per la risposta. Qual'è la procedura corretta per chiedere l'esclusione della domanda? E ancora, si dovrebbe attivare il custode dato che è testimone delle dichiarazioni? Grazie

savy pubblicato 05 agosto 2020

Buongiorno 1- Quindi un familiare di un esecutato che abita l'immobile oggetto di esecuzione con l'esecutato medesimo, può presenziare alle visite/accessi dei potenziali interessati? 2-il familiare puo' evidenziare ai visitatori dialogando con il custode tale volontà? 3-il familare puo' partecipare al relativo esperimento di vendita ? Grazie

inexecutivis pubblicato 08 agosto 2020

Rispondiamo a mutteli osservando quanto segue.

Poiché il custode, nell’esercizio delle sue funzioni, e dunque quale pubblico ufficiale, ha avuto notizia diretta dell’esistenza di una situazione di interposizione fittizia, dovrà escludere la domanda di quel familiare, e prim’ancora dovrà redigere apposita relazione nella quale far emergere la situazione accertata.

Se il familiare in questione dovesse presentare la domanda ed il custode non dovesse rilevarne l’inammissibilità, siffatta richiesta potrà essere formulata da ogni altro offerente, mediante lo strumento del reclamo di cui all’art. 591-ter c.p.c.

inexecutivis pubblicato 08 agosto 2020

Rispondendo a saviy, osserviamo che a norma dell’art. 560 c.p.c. il giudice con l’ordinanza di vendita stabilisce le modalità attraverso le quali deve essere esercitato il diritto di visita da parte dei potenziali acquirenti.

Dunque alla prima domanda non può rispondersi con un “si” o con un “no”. Dipende da come il diritto di visita è stato disciplinato nell’ordinanza di vendita. Dunque, se nulla fosse detto a tal proposito, riteniamo che al familiare convivente non sia inibito presenziare alle visite, a meno che il custode non ritenga che quella presenza possa ostacolarle.

Quanto alla partecipazione alla vendita da parte del familiare, ribadiamo quanto abbiamo detto nella risposta sopra riportata, e cioè che essa in linea di principio non è preclusa, stante il tenore dell’art. 571 c.p.c., (norma di carattere eccezionale e dunque insuscettibile di applicazione analogica ai sensi dell’art. 14 prel.) a meno che non vi sia una interposizione fittizia di persona, a meno che, cioè, la partecipazione del familiare sia solo uno strumento per aggirare il divieto di partecipazione da parte del debitore esecutato.

muttley pubblicato 10 agosto 2020

Grazie mille per la risposta esaustiva! Cordiali saluti

inexecutivis pubblicato 12 agosto 2020

Grazie a lei, in bocca al lupo!

Close