Inadempimento dell'aggiudicatario

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  • Ultimo messaggio 14 dicembre 2020
fabioamabile pubblicato 11 dicembre 2020

In caso di più di un inadempimento ex 587 cpc, ovvero se ci sono due ben aggiudicatari che non hanno adempiuto al pagamento del saldo prezzo e che successivamente il bene viene assegnato ad un prezzo notevolmente inferiore creando i presupposti ex 587 cpc,unitamente alle due cauzioni confiscate. Se i lGiudice emette Decreto ingiuntivo per la differenza di prezzo nei confronti di entrambi gli aggiudicatari, senza specificare l'eventuale solidarietà cosa suuccede? Le obbligazioni sono solidali? ci sono ragioni per potersi opporre? con chi ci si puo' interfacciare per provare a fare una transazione? con il creditore procedente (come ritengo a logica) o con il professionista delegato dell'eseuzione? Grazie per Vs. coretse riscontro.

inexecutivis pubblicato 14 dicembre 2020

Rispondiamo a questa domanda osservando che la norma non disciplina il caso prospettato, che presuppone un solo aggiudicatario inadempiente, e quindi la risposta deve essere fornita attraverso una ricostruzione sistematica delle norme di riferimento.

Come detto, l’art. 587 c.p.c. prevede che l’aggiudicatario decaduto perde la cauzione versata, che viene trattenuta a titolo di multa, ed è tenuto al pagamento della differenza tra vecchio e nuovo prezzo di aggiudicazione.

Questo pagamento è dovuto in forza del decreto di cui all’art. 177 disp. att. c.p.c. con il quale il Giudice dell’esecuzione condanna l’aggiudicatario inadempiente al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita.

La norma precisa che il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato attribuito il credito da esso portato.

Sulla scosta di questi dati riteniamo che se più aggiudicatari decadono dall’aggiudicazione, ciascuno di essi sarà condannato al pagamento della differenza tra il prezzo cui si è aggiudicato il bene e quello di effettiva aggiudicazione, con la precisazione che ai fini della condanna andrà tenuto conto delle cauzioni da entrambi versate.

Gli aggiudicatari decaduti diventeranno così obbligati in solido nei confronti dei creditori incapienti (in forza del principio generale di solidarietà passiva nelle obbligazioni enunciato dall’art. 1294 c.c.), nei limiti in cui il loro debito coincide, ed il soggetto che è stato chiamato ad adempiere potrà agire di regresso per la metà nei confronti dell’altro aggiudicatario.

Il decreto non può essere posto in esecuzione dal delegato, in quanto esso costituisce titolo esecutivo in favore dei creditori rimasti insoddisfatti.

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