Inadempimento Aggiudicatario

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  • Ultimo messaggio 04 novembre 2018
hidd pubblicato 27 ottobre 2018

Salve,

Vivo all'estero, regolarmente iscritto all'AIRE da 20 anni.
Per problemi di salute dei miei qualche tempo fa ho partecipato e vinto un asta di un immobile di 103,000 euro dato che avrei voluto avvicinarmi.

Per degli imprevisti problemi finanziari ho dovuto rinunciare, sia a saldare la differenza per aggiudicarmi l'immobile, sia a rientrare in Italia.

Questo immobile, il mese prossimo, andrá all'asta per la quarta volta, e da quello che leggevo, rimarrá invenduto dato che tutte le aste sono state deserte.

Cosa succede in questo caso? saró intimato ad effettuare il pagamento integrale dei 103,000 euro?

Il fatto é che questi soldi non ci sono ed io non sono nemmeno riuscito a rientrare in Italia per i tanti improvvisi imprevisti che ho avuto.

In Italia non ho nulla in mio nome, appena un conto corrente con 2500 euro che uso quando torno in vacanza.

Futuramente dovrei avere per successione un immobile, solamente.

Cosa succede in questo caso?

Qual é il cammino da seguire?

É prevista una prescrizione?

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inexecutivis pubblicato 28 ottobre 2018

Le conseguenze del mancato versamento del saldo prezzo sono disciplinate dagli artt. 509 e 587 c.p.c., nonché l’art. 177 disp att c.p.c..

L’art. 509 prevede che l’aggiudicatario decaduto può essere condannato, con decreto del G.E., al risarcimento del danno (così testualmente l’art. 509 c.p.c.) provocato dal suo inadempimento.

È chiaro che la mera decadenza non basta cagionare un danno alla procedura esecutiva, poiché con la riapertura del procedimento di vendita potrebbe giungersi ad una nuova aggiudicazione per un prezzo pari o superiore a quello non versato dall’inadempiente.

Presupposto della condanna è dunque il conseguimento di un ricavato che, unito alla cauzione confiscata, sia inferiore al prezzo della precedente aggiudicazione.

Solo così l’aggiudicatario inadempiente potrà essere condannato al pagamento di una somma pari alla differenza tra il prezzo da lui offerto e la somma tra il nuovo prezzo di aggiudicazione e la cauzione confiscata (art. 587 cpv. c.p.c. e art. 177 disp. att. c.p.c.).

Fatta questa breve ricostruzione del dato normativo, è discusso in dottrina quali conseguenze subisca l'aggiudicatario inadempiente quando il bene resta definitivamente invenduto.

Secondo taluni in questi casi il giudice dovrebbe condannare l'aggiudicatario inadempiente al pagamento dell'intero prezzo di aggiudicazione.

Altri, al contrario, ritengono che la condanna dell'aggiudicatario inadempiente richiede necessariamente che un successivo esperimento di vendita vada a buon fine.

A nostro avviso questa seconda soluzione deve preferirsi. Invero se non si giunge ad una nuova aggiudicazione manca il denominatore necessario per calcolare la differenza, e dunque la norma non ha possibilità operative.

hidd pubblicato 01 novembre 2018

Ammettiamo che il giudice condanni l’aggiudicatario inadempiente al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita, quindi lo stesso, emette un decreto avente valore di titolo esecutivo a favore dei creditori, i quali possono rivalersi in via esecutiva di tale somma.

 

Dico possono perchè il creditore potrebbe anche optare per NON riscuotere, giusto?

 

Il creditore prima di notificare il precetto credo che faccia le proprie ricerche su eventuali beni pignorabili che abbia l'aggiudicatario inadempiente, quindi, nel caso in cui il debitore non abbia beni pignorabili, oppure possieda beni di poco valore che non vale la pena pignorare, per esempio una vecchia moto, o una vecchia auto, il creditore potrebbe notificare il precetto solo per “ricordare” al debitore l’adempimento dei propri doveri, ma senza dare proseguimento.

 

É giusta la teoria?

 

 

Invece, nel caso in cui il creditore decida di riscuotere, ci sará un ufficiale giudiziario che notificherà l’aggiudicatario inadempiente con un atto di precetto?

Caso affermativo, se l'ufficiale non riesce a recapitare la notifica, dato che l’aggiudicatario inadempiente risieda all'estero, che cosa succede?

inexecutivis pubblicato 04 novembre 2018

La prima ipotesi è corretta. Se non vi sono beni pignorabili, o essi non sono appetibili, il creditore potrebbe anche decidere di rinunciare a riscuotere in via esecutiva il credito.

Quanto alla notifica del precetto, il fatto che il destinatario risieda all'esterno non è di ostacolo, poichè anche nel caso di residenza all'estero le notifiche vengono ritualmente eseguite, senza particolari difficoltà.

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