In perizia tre lotti, si può vendere a lotto unico ?

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  • Ultimo messaggio 24 gennaio 2022
apidala pubblicato 23 gennaio 2022

In perizia vengono indicati tre lotti, appartamento, garage, posto auto.

Visto il pregio dell immobile il delegato ritiene sia più appetibile la vendita a lotto unico raggruppando in unico lotto, i tre cespiti.

Puo' il delegato operare in tale modo ?

inexecutivis pubblicato 24 gennaio 2022

La risposta alla questione prospettata nella domanda si rinviene nell’art. 569, comma quarto, secondo capoverso c.p.c., a norma del quale il giudice con l’ordinanza di vendita stabilisce, tra l’altro “le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base determinato a norma dell’articolo 568, l’offerta minima, il termine, non superiore a centoventi giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev’essere depositato, con le modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573”.

Dunque la formazione dei lotti è prerogativa che il codice di procedura civile riserva al giudice delegato, il quale normalmente orienterà le proprie determinazioni sulla base delle risultanze dell’elaborato peritale, che di solito contiene specifiche disposizioni sul punto, poiché oggetto di uno specifico quesito da parte del giudice dell’esecuzione, anche se l’art. 568 rinvia all’elaborato peritale si soli fini della determinazione del valore di vendita.

Peraltro, l’art. 591 bis c.p.c., nell’elencare i compiti delegabili, mentre assegna al delegato la facoltà di determinare il prezzo base (sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla perizia e dal giudice, a meno che questi non ritenga di disporre diversamente) nulla precisa a proposito della formazione dei lotti.

Non è infrequente, tuttavia, che l’ordinanza di vendita rimetta al professionista delegato la fissazione dei lotti da porre in vendita, “sulla scorta dei dati risultanti dall’elaborato peritale versato in atti”.

Sulla scorta di queste premesse ci sentiamo di poter dire che occorre preliminarmente analizzare l’ordinanza di vendita e di delega delle relative operazioni per verificare quali disposizioni il giudice delegato abbia impartito.

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