imposte acquisto all'asta immobile (abitativo) in corso di costruzione

  • 1,2K Viste
  • Ultimo messaggio 29 novembre 2019
r.bonfigli pubblicato 07 marzo 2019

Buongiorno,

sono interessato  all’acquisto ad una vendita senza incanto di un immobile ad uso abitativo (fabbricato a schiera) in corso di costruzione (categoria catastale: F3); preciso che tale procedura scaturisce dal fallimento dell’impresa costruttrice.

Nell’avviso di vendita si legge che altro al prezzo base sono dovute “imposte di legge”…: volendo acquistare l’immobile (in corso di costruzione) come persona fisica, e senza agevolazioni prima casa, mi chiedo quali siano le imposte di legge applicabili al suddetto caso.

Grazie mille.

Cordiali saluti.

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 09 marzo 2019

Venendo ai costi, in primo luogo occorre stabilire se l’acquisto è soggetto ad iva o meno.

Per il principio di alternatività dell’IVA rispetto all’imposta di registro, osserviamo che se non si tratta di immobile soggetto ad IVA l’imposta di registro per l’acquisto della prima casa è dovuta nella misura del 2% (ai sensi dell’art. 1, parte prima della tariffa del d.P.R. 131/1986). In ogni caso, l’imposta di registro non può comunque essere inferiore ad €. 1.000, a norma dell’art. 10, comma 2 D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, e che a mente del successivo comma terzo della medesima disposizione occorre considerare €. 50,00 per l’imposta ipotecaria ed €. 50,00 per l’imposta catastale. Dette imposte (prevede la norma citata) sostituiscono l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie.

La base imponibile è data dal prezzo di aggiudicazione.

Tuttavia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 4, 5 e 5b del TUR e dell’art. 1, comma 497 L. 23/12/2005, n. 266, modificato prima dal comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 309 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la base imponibile è determinata dalla minor somma a tra prezzo di aggiudicazione e rendita catastale rivalutata (del 5%) e moltiplicata per 110

L’imposta di registro, comunque, ai sensi dell’art. 10, comma 2, D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, non può essere inferiore all’importo di €. 1.000,00 (detta previsione si applica per tutti i trasferimenti immobiliari, come si ricava dalla previsione appena richiamata).

Se invece il trasferimento immobiliare è soggetto ad IVA, detta imposta sarà dovuta nella misura del 4%, mentre l’imposta di registro sarà applicata nella misura fissa di €. 200,00 ai sensi 40, comma 1 del d.P.R. 131/1986. Anche l’imposta ipotecaria sarà dovuta nella misura fissa di €. 200,00 (nota all’art. 1 della tariffa del d.lgs 31.1.0.1990, n. 347) così come pure l’imposta catastale (art. 10 d.lgs 31.1.0.1990, n. 347).

Le conclusioni esposte non variano per il fatto che si tratti di immobile in corso di costruzione. Invero, l'Amministrazione finanziaria nella citata circolare 19/E del primo marzo 2001 (ribadita sul punto dalla circolare n. 38/E del 12 agosto 2005) ha genericamente riconosciuto l’applicabilità dei benefici all'acquisto di fabbricati non ancora ultimati.

Da ultimo, per stabilire se un trasferimento è soggetto o meno ad iva occorre guardare all’art. 10 primo comma, n. 8-bis), del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dal decreto-legge n. 83 del 2012, in base al quale le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali sono soggette al regime “naturale” di esenzione da IVA, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

1) cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento;

2) cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

3) cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per le quali nel relativo atto il cedente, se soggetto passivo IVA, abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imposizione.

claudio2 pubblicato 24 novembre 2019

Buonasera,

 

poniamo il caso dell'acquisto di una casa in corso di costruzione F3 che non ha quindi rendita catastale.

Non volendo usufruire delle agevolazioni prima casa e non avendo l'immobile rendita catastale da utilizzare per il calcolo, l'imposta di registro va considerata il 9% del prezzo di aggiudicazione o ci sono altre strade? 

Grazie anticipatamente

 

inexecutivis pubblicato 29 novembre 2019

Rispondiamo alla domanda osservando preliminarmente che ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) la base imponibile è costituita, per gli atti a titolo oneroso, dal valore del bene, mentre per i trasferimenti che avvengono in sede esecutiva essa è costituita, ai sensi del successivo art. 44, dal prezzo di aggiudicazione.

Inoltre, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 4, 5 e 5b del TUR e dell’art. 1, comma 497 L. 23/12/2005, n. 266, modificato prima dal comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 309 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la base imponibile è determinata dalla minor somma a tra prezzo di aggiudicazione e rendita catastale rivalutata.

Dunque, in assenza di rendita catastale, non può che applicarsi la disciplina del TUIR (testo unico imposta di registro) e quindi la base imponibile sarà data necessariamente dal prezzo di aggiudicazione.

Close