Imposta di registro terreno attiguo immobile acquistato all'asta

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  • Ultimo messaggio 15 novembre 2018
faber pubblicato 12 novembre 2018

Anna ti mando il quesito da porre al forum:

In data novembre 2011 ho acquistato all'asta con mia moglie un appezzamento di terreno pagando l'imposta di registro sul prezzo di acquisto. In data Febbraio 2017 ho acquistato, sempre all'asta e sempre con mia moglie, l'abitazione confinante al suddetto terreno riunendo la vecchia proprietà. Con l'acquisto della casa il terreno acquistato nel 2011 è diventato di sua pertinenza.

Domanda: possiamo richiedere il rimborso di parte dell'imposta di registro versata nel 2011 calcolandola sul prezzo valore?

Sappiamo che l'art. 77 del DPR 131/1986 al 1° comma prevede che la richiesta di rimborso sia presentata entro 3 anni dal versamento ma recita anche testualmente:  "[1] Il rimborso dell'imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria [1] e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione."

Nel nostro caso il diritto a fare la domanda di rimborso non è sorto al momento dell'acquisto della casa?

 Grazie mille per l'aiuto

inexecutivis pubblicato 15 novembre 2018

 Rispondiamo all'interrogativo osservando che a nostro avviso non esistono i presupposti per procedere alla richiesta di rimborso dell'imposta di registro, non tanto per profili legati alla tempestività della richiesta, in relazione alla quale la prospettazione interpretativa offerta nella domanda non sembra peregrina, quanto piuttosto in ragione del fatto che il presupposto per chiedere ed ottenere il rimborso non esiste, poiché l'imposta a suo tempo versata era corretta e dovuta.

Se, infatti, nel momento in cui è stato acquistato il terreno esso non costituiva pertinenza di altri beni, correttamente l'imposta di registro è stata calcolata sul prezzo di aggiudicazione. Il fatto che in un momento successivo all'acquisto (e dunque al sorgere dell'obbligazione tributaria) quel bene è diventato pertinenza di un diverso cespite, questo non determina l'insorgenza di un diritto al rimborso, poiché l'imposta a suo tempo versata era dovuta in adempimento, ripetiamo, della obbligazione tributaria i cui contenuti devono essere determinati avuto riguardo al tempo in cui si sono verificati, secondo la previsione normativa, i presupposti impositivi.

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