Rispondiamo all’interrogativo formulato osservando che, come chiarito dalla Corte di Cassazione (sentenza 12 febbraio 2019, n. 4055; negli stessi termini (sentenza 18 febbraio 2020, n. 4072) l'art.12, comma d.l. 14/03/1988, n. 70, riconosce la possibilità di avvalersi del regime di valutazione secondo il valore catastale anche per gli immobili privi di rendita e per gli immobili con rendita catastale non definitivamente attribuita ma solo proposta con la procedura di cui al d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (procedura DOCFA) alla "condizione che il contribuente dichiari nell'atto di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo".
Nell'ambito di tale procedura, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate liquida le imposte (registro, ipotecaria, catastale) sul prezzo o sul valore indicato in atto e attende che l'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio attribuisca la rendita all'immobile. Qualora a quest'ultima corrisponda un valore catastale superiore a quello indicato in atto, viene emesso un avviso di liquidazione volto al recupero della maggiore imposta dovuta.
Nell’ambito di questa procedura, il contribuente interessato ad avvalersi della disciplina del prezzo valore in relazione al trasferimento di immobili sprovvisti di rendita, ovvero dotati di rendita proposta deve innanzitutto dichiarare, nell'atto (e quindi deve comunicare al professionista delegato in vista della predisposizione del decreto di trasferimento) di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 12 del D.L. n. 70/1988, convertito nella L. n. 154/1988.
A questo punto, se oggetto di trasferimento è un immobile sprovvisto di rendita, l'art. 12 del D.L. n. 70/1988, prescrive che :
• il contribuente interessato deve presentare all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, in allegato all'istanza di voltura catastale di cui all'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, la richiesta di attribuzione della rendita catastale;
• l'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio è tenuto a rilasciare ricevuta dell'avvenuta presentazione dell'istanza di attribuzione della rendita catastale, in duplice esemplare;
• il contribuente interessato o il professionista che da questi abbia ricevuto mandato deve poi presentare la ricevuta al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate
• l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate restituisce un esemplare della ricevuta, attestandone la relativa presentazione;
• entro dieci mesi dalla data di presentazione dell'istanza di voltura, l'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio deve inviare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale ha avuto luogo la registrazione un certificato catastale attestante l'avvenuta attribuzione della rendita;
Se invece si tratta di rendita proposta, vengono meno gli adempimenti posti in capo al contribuente ed agli uffici dell'Amministrazione finanziaria volti a conseguirne l'attribuzione e la sua comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, sicché l'applicazione della procedura è subordinata alla sola condizione che il contribuente interessato dichiari nell'atto di volersi avvalere delle disposizioni dell'art. 12 del D.L. n. 70/1988.