Imposta di registro

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Thomas88 pubblicato 25 luglio 2019

Gentili Signori,

mi sono da poco aggiudicato un immobile definito in perizia come “fabbricato residenziale realizzato al rustico” cat. D/10.

Il progetto originario, oramai scaduto ma che ho intenzione di rinnovare appena diventerò “ufficialmente” proprietario, prevedeva la realizzazione di una unità abitativa con relativo cambio di destinazione d’uso (abitazione non di lusso).

Adesso è giunto il momento del versamento dell’imposta di registro e il professionista delegato alla vendita sostiene che non si può usufruire delle agevolazioni prima casa in quanto l’immobile è accatastato come D/10, nonostante il fatto che è mia intenzione ultimare quanto prima i lavori di ristrutturazione (massimo entro 12 mesi) con conseguente cambio di destinazione d’uso e acquisizione della residenza.

Ho letto sia diverse vostre risposte, sia alcuni documenti dell’agenzia dell’entrate; da entrambe le fonti evinco che si può usufruire dell’agevolazione prima casa anche per fabbricati non accatastati e/o in corso di costruzione, ma il mio caso sembra non essere contemplato (fabbricato in corso di costruzione ma accatastato come D/10).

D’altro canto, leggo che le condizioni necessarie per usufruire dell’agevolazione prima casa sono che l’immobile non deve avere caratteristiche di lusso e l’obbligo di acquisirci la residenza entro 18 mesi (entrambe le condizioni riuscirei senza dubbio a soddisfarle).

Se a vostro avviso ci fossero i presupposti per usufruire dell’agevolazione, chiedo cortesemente di ricevere alcuni cenni normativi al fine di sottoporli al professionista delegato alla vendita.

Gradirei conoscere un vostro autorevole parere in merito.

Ringrazio e saluto.

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inexecutivis pubblicato 27 luglio 2019

A nostro avviso non è possibile fruire dell’agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa.

Invero, ai sensi dell'art. 1, parte prima, della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro) le agevolazioni prima casa riguardano gli atti di trasferimento che abbiano ad oggetto "case di abitazione", ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. (la stessa previsione e contenuta, ai fini IVA, nella Tabella A, parte II, n. 21, allegata al D.P.R. n. 633/1972).

Se dunque un immobile non può essere considerato tale, i benefici legati all'acquisto della prima casa non spettano.

Diverso sarebbe il caso in cui, al momento del trasferimento della proprietà, fosse già stata presentata una richiesta per ottenere un titolo edilizio in cui si prevedesse la trasformazione del bene in abitazione, nel qual caso, si potrebbe applicare la normativa (Tabella A, parte II, n. 21, allegata al D.P.R. n. 633/1972) che estende l’agevolazione IVA legata all’acquisto della prima casa anche alle abitazioni non ultimate.

Thomas88 pubblicato 27 luglio 2019

Grazie per l'attenzione. 

Come è possibile presentare la richiesta per il rinnovo del titolo edilizio precedentemente al decreto di trasferimento?

Da questo evinco che il titolo edilizio con relativo progetto presentato a suo tempo e oramai scaduto che prevedeva la realizzazione di una unità abitativa è come se non fosse mai esistito. 

Essendo aggiudicatario provvisorio ho facoltà di richiedere un titolo edilizio oppure, più verosimilmente, dovrei seguire una procedura sicuramente più complessa tramite tribunale? In quest'ultimo caso ritenete che sia fattibile?

 

Ancora grazie. 

Saluti.

inexecutivis pubblicato 30 luglio 2019

A nostro avviso per rispondere all’interrogativo formulato occorre partire dalla previsione dell’art. 11, comma primo, del d.P.R. n. 380/2001 (testo unico dell’edilizia), che a sua volta riprende, in parte qua, l’art. 4 della legge n. 10/1977, a mente del quale il permesso di costruire viene rilasciato “al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”( T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. II Sent., 18/05/2017, n. 387, ha affermato che la stessa legittimazione è richiesta per gli interventi edilizi realizzabili in regime di SCIA o DIA).

La giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez.V, 28 maggio 2001, n. 2881; Tar Veneto 24 luglio 2001, n. 2221) ha affermato, per un verso, che la legittimazione a richiedere il rilascio del titolo edilizio deve fondarsi necessariamente su un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, servitù), o almeno su un diritto obbligatorio che riconosca all'istante la disponibilità giuridica e materiale del bene, nonché la relativa potestà edificatoria; per altro verso, ha ritenuto che una semplice relazione di fatto, come il possesso del bene, benché tutelata dall'ordinamento, non è idonea a conferire il diritto ad ottenere dalla P.A. l'atto di assenso edificatorio.

Tuttavia, la stessa giurisprudenza ha riconosciuto l'astratta idoneità del contratto di locazione a trasferire la disponibilità dell'area, presupposto imprescindibile per proporre la domanda di concessione.

Dubbia, inoltre, è la legittimazione del promissario acquirente in forza di un contratto preliminare, poiché il trasferimento del diritto avviene, di regola, solo al momento della stipula del contratto definitivo (Consiglio Stato, sez. V, 20 ottobre 1994, n. 1200).

Tuttavia, è stato evidenziato che «il promissario acquirente di un terreno edificabile, che ne abbia il possesso incontestato e pacifico in forza di un’apposita clausola di un contratto preliminare di compravendita è legittimato, ai sensi dell’ art. 4, legge 28 gennaio 1977, n. 10, ad ottenere il rilascio della concessione edilizia per un intervento costruttivo da realizzare su quel terreno, perché tale norma privilegia la disponibilità titolata dell’area, anche di natura non dominicale e non contrasta con le leggi civili, che non ammettono il trasferimento della concessione edificatoria di natura personale» (Consiglio di Stato, sez. V, 18 giugno 1996, n. 718).

T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 10/11/2017, n. 5329 ha affermato che “E' titolato ad ottenere il permesso di costruire non solo il proprietario del bene, ma anche il titolare di diritti reali o personali che abbia, per effetto di questi, la facoltà di eseguire i lavori”.

Sulla scorta del panorama giurisprudenziale richiamato ci sembra che riconoscere la legittimazione a richiedere il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria da parte del mero aggiudicatario sia difficile.

L’unico appiglio sul quale potrebbe tentarsi di fare leva è quello rappresentato da quella giurisprudenza della Corte di Cassazione (sez. III, 30 giugno 2014, n. 14765) nella vendita forzata l'aggiudicatario acquista all'esito dell'"iter" esecutivo uno ius ad rem pur condizionato al versamento del prezzo.

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