inexecutivis
pubblicato
23 gennaio 2021
A nostro avviso la risposta alla sua domanda si rinviene nell’art. 571, comma secondo, c.p.c., il quale prevede che l’offerta di acquisto è inefficace nei seguenti casi:
- se perviene oltre il termine stabilito nell’ordinanza di vendita;
- se è inferiore di oltre ¼ al prezzo base;
- se l’offerente non presta cauzione con le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
Dunque, se l’assegno è di importo inferiore a quello che abbiamo appena indicato, essa è inefficace.
Nel caso prospettato dalla domanda, tuttavia, ci pare esistere un problema, rappresentato dal fatto che l’ordinanza prevede che l’importo della cauzione sia pari al 10% del prezzo base (che chiaramente è diverso da quello offerto). Se ci fosse questa contraddizione suggeriamo prudenzialmente di versare a titolo di cauzione il 10% del prezzo base, a meno che non si intenda offrire un importo superiore al prezzo base, nel qual caso si dovrà calcolare la cauzione sul prezzo offerto.