IMPORTO BASE D'ASTA dubbioso

  • 150 Viste
  • Ultimo messaggio 26 luglio 2021
betti1965 pubblicato 21 luglio 2021

Ho questo dubbio riguardo l'importo della BASE d'ASTA:

da quello che ho capito leggendo i vari post, per legge è possibile un'abbattimento fino ad un massimo del 25% (un quarto) dell'importo della base d'asta precedentemente andata deserta

se sull'ordinanza del GE c'è scritto "ribasso del 20% del prezzo dell'ultima vendita", perchè il delegato alla vendita ha ridotto prima di 1/4 pari al 75% dell'ultimo prezzo di vendita, e poi un ulteriore -20%?

Esempio:

- ultima vendita base d'asta 100.000€

- nuova vendita base d'asta 60.000€ (100.000 -1/4 = 75.000 -20% = 60.000€)

 

non sarebbe stato corretto l'importo di 100.000€ -20% e basta pari a 80.000€?

In questo caso posso fare opposizione?

 

Grazie ancipato per risolvere questo mio dubbio  

 

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 22 luglio 2021

Per rispondere alle sue domande è necessario premettere alcuni riferimenti normativi.

Ai sensi dell’art. 591, comma secondo, c.p.c., quando, andato deserto un tentativo di vendita, il Giudice dispone che se ne svolga un altro, “può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e, dopo il quarto25 tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà.

Dunque, la decurtazione del 25 % non è una decurtazione fissa, ma costituisce solo il limite che non può essere superato (limite che dopo il quarto tentativo di vendita diventa del 50%), fermo restando che il Giudice può disporre un ribasso più contenuto.

Aggiungiamo che sovente il Giudice dell’esecuzione predetermina i ribassi, e la relativa misura, già in sede di adozione di ordinanza di vendita (che ai sensi dell’art 490 c.p.c. deve essere pubblicata sul sito internet unitamente alla perizia di stima redatta dall’esperto ed all’avviso di vendita).

Applicando questi concetti al caso prospettato sembrerebbe di capire (ma per avere ulteriori elementi suggeriamo un’attenta lettura dell’ordinanza di vendita) che il ribasso compiuto dal professionista delegato non sia stato correttamente eseguito.

A questo punto il suggerimento che ci sentiamo di offrirle è quello di promuovere un reclamo contro il provvedimento del professionista delegato ai sensi dell'art. 591 ter cpc.

Questa norma infatti prevede che quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione per chiedere indicazioni.

Analoga facoltà è concessa alle parti ed agli interessati, che possono proporre reclamo avverso gli atti del professionista delegato.

betti1965 pubblicato 22 luglio 2021

L'ultima asta è andata il 30/6 con quelle inesattezze, e ha un'aggiudicatario, come mi devo comportare?

Ho ricevuto notifica con Raccomandata A.R (busta verde del tribunale il 14/7), sono ancora nei termini per procedere con un'opposizione?

inexecutivis pubblicato 26 luglio 2021

La questione del termine ultimo entro cui promuovere il reclamo ex art. 591-ter cpc è problematica.

A questo proposito occorre muovere dalla previsione di cui all’art. 591 ter c.p.c., la quale nel prescrivere che avverso gli atti del professionista delegato è possibile proporre reclamo al Giudice dell’esecuzione, non prevede un termine entro il quale detto reclamo debba essere promosso.

Nel silenzio della norma in dottrina sono state proposte diverse soluzioni.

Secondo taluni autori il termine finale per proporre reclamo avverso gli atti del professionista delegato va individuato nell’adozione de decreto di trasferimento, atto finale del subprocedimento.

Altri hanno fatto riferimento all’esaurimento della delega, mentre altri ancora hanno ritenuto di doversi applicare analogicamente l’art. 617 c.p.c., per cui il termine per la proposizione del reclamo è quello di giorni 20 decorrenti dal compimento dell’atto.

Infine, taluno ha ritenuto di applicare il termine di 10 giorni previsto dall’art. 739 c.p.c. per la proposizione del reclamo contro i decreti del Tribunale emessi in camera di consiglio.

Sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza 18 aprile 2011, n, 8864, la quale dopo aver preso preliminarmente atto del fatto che in relazione al reclamo di cui all’art. 591 ter c.p.c. non è previsto alcun termine, ha affermato che non può applicarsi il termine di cui all’art 739 c.p.c., vale a dire dieci giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto da impugnare, mancando “un valido sostegno testuale o sistematico”. La corte ha quindi ricordato che il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, il quale è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo, e che quindi gli atti del professionista delegato siano reclamabili fino a quando essi non abbiano avuto materiale esecuzione.

A questa osservazione va poi aggiunta quella per cui al reclamo di cui all’art. 591 ter c.p.c. si affianca il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento, di cui il concorrente ingiustamente escluso potrebbe lamentare l’illegittimità.

Dunque, in definitiva, riteniamo che:

l’atto del professioniste delegato può essere autonomamente reclamato fino a quando non abbia avuto esecuzione;

in alternativa, potrebbe essere impugnato ai sensi dell’art. 617 c.p.c. il decreto di trasferimento.

Avvertiamo tuttavia, ed in mancanza di ulteriori indicazioni giurisprudenziali, che gli atti della vendita che si ripercuotono sul decreto di trasferimento rendendolo autonomamente impugnabile sono solo quelli che hanno inciso direttamente sul decreto di trasferimento.

Occorre considerare, infatti, che il principio della stabilità della vendita forzata, codificato dall’art. 2929 c.c., impedisce, in danno dell’acquirente, la ripercussione ex art. 159 c.p.c. delle nullità verificatesi in una fase anteriore all’esperimento di vendita che ha dato luogo all’aggiudicazione. In conclusione.

Insomma, le uniche nullità della vendita che si ripercuotono nel decreto di trasferimento sono quelle che, se tempestivamente fatte valere con opposizione ex art. 617 c.p.c. (avverso l’atto anteriore al decreto) avrebbero implicato l’invalidazione del decreto di trasferimento in una procedura non delegata.

Traendo le fila del discorso sin qui compiuto riteniamo che nel suo caso vi sia ancora spazio per la proposizione del reclamo.

Close