Implicazioni possibile inaccuratezza bando d'asta sulla situazione inquilino

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  • Ultimo messaggio 11 dicembre 2019
lucaro pubblicato 05 dicembre 2019

Buonasera,

sto considerando la partecipazione all'asta per un appartamento che è attualmente affittato, con regolare contratto di affitto in essere da prima del fallimento.

Il contratto di affitto va avanti fino al 2023 tuttavia il Bando d'asta specifica che esiste un accordo con l'inquilino per liberare l'mmobile prima della scadenza del contratto a Luglio 2020 .

Tuttavia quando ho chiesto al curatore di vedere tale accordo è rimasto sul vago citando questioni di privacy ed ho il dubbio che tale accordo non sia giuridicamente vincolante e valido.

Se così fosse ci sarebbe una grave inaccuratezza, fuorviante, nel Bando di Asta, sarebbe possibile rivalermi in qualche modo sul curatore nel caso mi aggiudichi l'appartamento e scopra poi che tale accordo non sia valido?

inexecutivis pubblicato 11 dicembre 2019

La risposta che le è stata fornita dal professionista delegato è gravemente omissiva.

In primo luogo non esiste alcun problema di privacy. Infatti, "in tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale giacché detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi degli artt. 7, 24 e 46-47 del d.lgs. n. 193 del 2003" (Sez. U 08/02/2011, n. 3034), essendo stato altresì aggiunto che "La diffusione di dati personali in sede giudiziaria è lecita, anche senza il consenso dell'interessato, purché finalizzata alla difesa tecnico-giuridica, essendo illecita, viceversa, ove diretta a screditare, agli occhi del giudice di appello, il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata" (Cass., sez., 3, 28/08/2013 n. 19790).

Aggiungiamo inoltre che i dati del contratto di locazione (opponibile o non opponibile che sia) devono obbligatoriamente essere messi a disposizione dell’offerente.

A questo proposito riteniamo che la risposta debba partire dalla lettura dell’art. 173 bis, comma 1 n. 3 disp. att. c.p.c., a mente del quale dalla relazione di stima dell’esperto deve risultare “lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento”.

È vero che si tratta di una disciplina che vale per le vendite esecutive, ma ricordiamo che recentemente la Corte costituzionale ha affermato che il richiamo contenuto, nell’art. 107, comma secondo, l.fall. alle disposizioni del codice di procedura civile “è inequivocabile e onnicomprensivo e non può non includere le disposizioni in tema di liquidazione del compenso, che si rivelano compatibili con la speciale disciplina fallimentare”, aggiungendo che “alle medesime conclusioni si giunge anche per la fattispecie delineata dall'art. 107, primo comma, del R.D. n. 267 del 1942, che riguarda le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere … tramite procedure competitive”, poiché “la normativa codicistica rappresenta pur sempre il modello generale, al quale anche la disciplina fallimentare in linea di massima si conforma”.

Questo vuol dire che l’eventuale esistenza di un contratto di locazione, ed i patti ad esso aggiunti, devono costituire corredo necessario del fascicolo della procedura, a prescindere dal fatto che tale contratto sia o meno opponibile all’aggiudicatario.

Aggiungiamo inoltre che a mente dell’art. 80 l.fall. il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto, aggiungendo che qualora la durata del contratto sia superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, ha la facoltà di recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo, il quale ha effetto decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.

Pertanto, nel caso di specie è del tutto verosimile che il curatore abbia convenuto con l’inquilino la risoluzione del contratto a luglio 2020.

In ogni caso, questo dato le deve essere fornito con assoluta chiarezza, ed il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di diffidare formalmente il curatore a fornirlo.

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