IMMOBILE OCCUPATO SENZA COMPROMESSO

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  • Ultimo messaggio 26 ottobre 2018
mikypt pubblicato 22 ottobre 2018

Buon giorno,

vorrei illustrarVi la mia attuale esperienza di acquisto abitazione all'asta.Il giorno 11/09/2018 ho partecipato e mi sono aggiudicato,ad un'asta,un'appartamento ed un posto auto.Gli stessi fanno parte di un complesso residenziale di 30 appartamenti,box e posti auto.L'abitazione è situata accanto al mia già di proprietà e dovrei ferne diventare una unica abbattendo un muro che divide le stesse.Fino a questo punto è tutto nella norma,oltretutto chiederò le agevolazioni fiscali per Prima Casa oltre alla ristrutturazione della stessa.Ho partecipato attenendomi alla procedura dichiarando che avrei saldato il tutto attraverso un Mutuo Acquisto all'Asta,come prevede l'Avviso e l'Ordinanza stessa e purtroppo non mi è stato possibile in quanto l'immobile risulta sprovvisto di agibilità,calcolo statico,ecc....Fortunatamente avevo già preventivato il rifiuto dalle Banche in elenco alla procedura,visto il Vizio presente,e la settimana prossima salderò il tutto ugualmente accingendo ai vari risparmi e soddisferò il Delegato alla vendita.Sempre in merito al Delegato alla vendita,lo stesso,ad oggi,non ha effettuato l'inoltro dello sgombero dell'appartamento,che risulta Occupato,da chi ne sta usufruendo il servizio,senza nessun compromesso e/o carta scritta,ma soltanto sulla Parola tra lui ed il Costruttore Debitore della Procedura di Esecuzione Forzata e non Fallimentare.L'occupatore ha un'altra abitazione adiacente alla stessa dove alloggia con la propria famiglia,sempre tramite accordi verbali tra lui ed i Costruttore,e le stessa è anch'essa inserita nella Procedura d'Asta.Ho già fortunatamente avuto accesso all'abitazione in quanto ho buoni rapporti con l'occupatore ed ho notato che in ogni stanza ci sono tanti oggetti in scatole e buste varie,il chè lascia buoni propositi con lo sgombero dello stesso,ma parlandone con lui,mi ha fatto capire che vorrebbe avere molto più tempo per organizzarsi allo svuotamento.Dai vari Forum precedenti che ho letto diciamo che la procedura sarà abbastanza "semplice" in quanto la Legge, essendo cambiata in meglio a favore dell'acquirente,non ha più tutti quei lunghi termini e tempi nell'attuazione della stessa,e sinceramente ne sono MOLTO felice di questo.

                                                                                       Ora vi chiedo :

1- Come mai nell'Avviso della Procedura c'è scritto che potevo attivare un Mutuo Acquisto all'Asta,ma così non è?

2- Se qualcuno,non il mio caso,partecipa alla prossima Asta convinto di poter richiedere un Mutuo,in caso di aggiudicazione,attivandosi tramite le Banche in elenco,e non otterrà il finanziamento,perdendo il 10% dell'acconto per la partecipazione,con successivi Oneri a suo carico sul prossimo eventuale prezzo di vendita,potrà Citare in danni il Delegato alla vendita e/o il Curatore che ha fatto la perizia? 

3- Ci può essere il pericolo che mi venga annullato l'acquisto dell'immobile se qualcuno si oppone all'Avviso della Procedura in quanto errato?

4- Posso sollecitare il Delegato alla Vendita ad attivarsi immediatamente nell'inoltro dell'Ordine di Sgombero?

5- Una volta che il Giudice deciderà la data entro il quale l'occupante dovrà lasciare la casa,io,a mie spese,potrei contattare immediatamente dal giorno successivo un fabbro per il cambio cilindro della porta?

Nell'attesa di una Vostra spero Cortese risposta in merito colgo l'occasione nel salutarVi 

Michele 

 

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inexecutivis pubblicato 26 ottobre 2018

Le domande sono diverse. Cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuna di esse.

La norma che consente di versare il saldo del prezzo attraverso l'erogazione di un finanziamento da parte di un istituto di credito è l'art. 585, comma terzo, c.p.c., il quale lo consente in ogni procedura esecutiva immobiliare, senza distinzioni di sorta. È quindi corretto il fatto che la indicazione di questa possibilità sia inserita nell'avviso di vendita. Altra cosa è, rispetto a questa possibilità, il fatto che la banca rifiuti, in punto di fatto, di concedere il mutuo perché si rende conto che l'immobile presenta dei problemi che le suggeriscono di rifiutare l'erogazione poiché l'immobile che deve costituire la garanzia del finanziamento viene ritenuto scarsamente appetibile, e quindi inidoneo ad assolvere alla funzione sua propria.

La risposta appena fornita costituisce il presupposto per risolvere anche il secondo ed il terzo quesito. Se la banca rifiuta l'erogazione del mutuo nessuna responsabilità potrà essere imputata al delegato, poiché il rifiuto di finanziamento è il risultato di una autonoma valutazione imprenditoriale compiuta dall'istituto di credito, e non deriva da una preclusione di carattere normativo o processuale di cui il delegato non ha tenuto conto, né tanto meno l'avviso di vendita può essere impugnato, posto che non contiene informazioni errate.

Infine, quanto alla liberazione dell'immobile, osserviamo che il diritto alla consegna del bene in capo all'aggiudicatario sorge nel momento in cui viene depositato in cancelleria il decreto di trasferimento, quello essendo il momento in cui si produce l'effetto traslativo (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272).

Ergo, da quel momento il nuovo proprietario matura il diritto alla immeditata consegna del bene. Si è infatti affermato in giurisprudenza che nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 c.c. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. 30/06/2014, n. 14765).

Ottenuta la consegna del bene, l'aggiudicatario (nuovo proprietario) potrà sostituire la serratura.

mikypt pubblicato 26 ottobre 2018

Grazie mille per la Vostra celerissima risposta in merito.

Colgo l'occasione nell'augurarVi una buona giornata.

Saluti

inexecutivis pubblicato 26 ottobre 2018

Grazie a lei

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