immobile non conforme e non regolarizzabile

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  • Ultimo messaggio 19 agosto 2020
luigipalladino1@hotmail.com pubblicato 16 agosto 2020

Buongiorno,

sarei interessato all'acquisto di un immobile all'asta ma la perizia del tecnico dice che l'immobile non è conforme e non è regolarizzabile, in quanto una parete esterna del condominio è leggermente più inclinata rispetto a quella del progetto.
Volevo sapere se in un futuro l'immobile è commercializzabile, cioè un domani posso venderlo? E che problemi posso riscontrare?

Grazie

Luigi

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inexecutivis pubblicato 18 agosto 2020

Per rispondere alla domanda è necessario prendere le mosse dalla lettura dell’art. 46, comma primo, dpr 380/2001 (meglio noto come Testo Unico dell’edilizia) a mente del quale “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.

La norma, com’è noto, sancisce la nullità degli atti di compravendita aventi ad oggetto immobili abusivi.

Il successivo comma quinto della medesima disposizione tempera la portata applicativa di questa disposizione con riferimento ai trasferimenti di proprietà che avvengano nell’ambito di procedure esecutive, disponendo che “Le nullità di cui al presente articolo [cioè le nullità degli atti di trasferimento degli immobili abusivi] non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. Tuttavia, prosegue la norma “L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria”.

Da questa disposizione si ricava dunque che ove l’abuso non fosse sanabile, non saranno possibili ulteriori rivendite.

luigipalladino1@hotmail.com pubblicato 18 agosto 2020

Ma quindi se l'immobile fosse stato costuito prima del 17 marzo 1985 (come in questo caso visto che l'immobile è stato costruito nel 1959) la norma non vale? Sarebbe rivendibile?

Grazie in anticipo

inexecutivis pubblicato 19 agosto 2020

Il problema non sussiste per gli immobili la cui costruzione sia iniziata in data anteriore al primo settembre 1967, poichè tali immobili possono circolare indipendentemente dalla loro regolarità urbanistico edilizia.

Infatti, secondo il disposto dell’art. 40 l. 28 febbraio 1985 n. 47, gli immobili costruiti in epoca anteriore al 2 settembre 1967 sono liberamente commerciabili, qualunque sia l’abuso edilizio commesso dall’alienante, a condizione che, nell’atto pubblico di trasferimento, risulti inserita una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo, attestante l’inizio dell’opera in data anteriore al 2 settembre 1967, senza che rilevi, pertanto, ai fini della legittimità del trasferimento, la mancanza dell’attestazione di conformità della costruzione alla licenza edilizia ovvero la esistenza di una concessione in sanatoria (ovvero la domanda, ad essa relativa, corredata della prova dell’avvenuto versamento delle prime due rate dell’oblazione) (Cass. civ., sez. II, 22 agosto 1998, n. 8339).

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