Immobile intercluso

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  • Ultimo messaggio 14 maggio 2021
maurolazzerini pubblicato 09 maggio 2021

Il caso:

asta giudiziaria per due immobili (una abitazione ed un magazzino C2) appartenenti allo stesso debitore pignorato (l'abitazione al 100% ed il magazzino per il 50% stesso debitore pignorato + 50% altro debitore pignorato). Sono stati costituiti 2 lotti separati e quindi 2 aste separate. Il magazzino, pur se in prossimità dell'abitazione, si trova in ed è circondato da un terreno di proprietà di uno degli esecutati e non è oggetto di pignoramento.

La perizia di stima nulla dice in materia di servitù di passo verso il magazzino.

Ho telefonato al Delegato chiedendo se nel decreto di trasferimento verrà indicata la servitù di passo dall'abitazione al magazzino qualora vi sia un unico aggiudicatario. Mi ha risposto di no aggiungendo che potrebbe semmai prospettare questa possibilità al Giudice dell'Esecuzione a seguito di richiesta formale da parte dell'aggiudicatario.

Mi sembra evidente in questo caso il diritto alla servitù di passo, altrimenti il magazzino risulterebbe intercluso, ma vorrei evitare di dover ricorrere al Tribunale per avere riconosciuto tale diritto.

C'è qualcosa di concreto che potrei fare per ottenere il risultato desiderato (ovviamente dopo l'eventuale aggiudicazione) ? Grazie.

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inexecutivis pubblicato 11 maggio 2021

Nel caso prospettato nella domanda potrebbe ricorrere il caso di costituzione di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, come emerge chiaramente dal disposto del primo comma dell’art. 1062 c.c..

Si tratta di una fattispecie giuridica non negoziale, costituendosi ope legis a titolo originario per il solo fatto che all’atto della separazione dei fondi o del frazionamento dell’unico fondo, lo stato dei luoghi è stato lasciato, per opere o segni univocamente indicativi, in una situazione oggettiva di subordinazione e di servizio che integri, de facto, il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente dalla indagine sulla volontà, tacita o presunta, dell’unico proprietario ne determinarla o nel mantenerla.

Lo si ricava agevolmente dalla lettura del secondo comma dell’art. 1062, laddove è previsto che se, quando due fondi originariamente appartenenti allo stesso proprietario vengono divisi e nulla si dice a proposito della servitù, questa si intende stabilita.

Applicando questi principi all’esecuzione forzata, dove al pater familias si sostituisce il Giudice dell’esecuzione, se egli nulla dica in ordine allo stato dei luoghi lasciando la situazione di obiettiva subordinazione o di servizio corrispondente al contenuto di una servitù prediale, si concreta la fattispecie di cui al primo comma dell’art. 1062 citato.

Quindi, la servitù si costituisce ex lege per effetto del decreto di trasferimento, né è necessario il pagamento della indennità, poiché l’art. 1054 lo esclude.

È chiaro che in caso di contestazioni sarà tuttavia necessario che questa costituzione sia accertata giudizialmente.

maurolazzerini pubblicato 11 maggio 2021

Risposta esaustiva e puntuale. Grazie infinite!

inexecutivis pubblicato 14 maggio 2021

Grazie a lei!

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